Immobili, detrazione sull’intera spesa per la messa in sicurezza
La copertura assicurativa corrisposta a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile non va sottratta dalle spese di ripristino
Secondo l’agenzia delle Entrate, «l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l’effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente» (circolare 28/E/2022, pagina 27). In sostanza, il lettore potrà applicare la detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986) sull’intero ammontare delle spese sostenute (nel limite massimo previsto dalla legge, attualmente di 96mila euro), senza defalcare l’importo corrispondente al rimborso assicurativo. Il marito convivente può fruire della detrazione in oggetto, in quanto, come chiarito dalle Entrate, «la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (omissis). Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (omissis). Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero (omissis) alla data di inizio dei lavori (omissis) o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori. (omissis) La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dall’ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione. Ai fini della detrazione, si considera a disposizione anche l’immobile oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente per cause di forza maggiore (ad esempio, a causa di un evento sismico o calamitoso). La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi» (circolare 28/E/2022, pagina 11).
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