Adempimenti

Immobili esteri senza variazione, scatta l’esonero da RW

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di Alessandro Saini

Con l’eliminazione degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) per gli immobili situati all’estero senza variazioni, l’articolo 7-quater, comma 23, del Dl 193/2016 ha operato un’importante semplificazione i cui effetti positivi dovrebbero interessare anche le violazioni commesse in precedenti periodi, introducendo così una ulteriore variabile con riferimento alla riedizione della voluntary disclosure.

Mediante una modifica all’articolo 4, comma 3 del Dl 167/1990, il decreto fiscale ha infatti previsto che «gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta», fatti salvi gli obblighi dichiarativi ai fini Ivie. In sostanza, per gli immobili detenuti all’estero, la compilazione del quadro RW è obbligatoria solo al momento dell’acquisto ovvero qualora intervengano variazioni nel corso del periodo di imposta.

Si tratta di un’estensione dell’esonero dagli obblighi RW, finora previsto per le sole attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti nonché per i depositi e conti correnti bancari per un valore massimo complessivo non superiore a 15.000 euro .

In merito all’esonero per gli immobili esteri che non hanno subito variazioni, non è prevista una specifica decorrenza. Si deve tuttavia ritenere che la novità interessi gli obblighi dichiarativi successivi al 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della legge 225/2016) e, pertanto, già il quadro RW del modello Redditi 2017. In tal senso depongono le istruzioni al modello Redditi PF 2017.

Si ritiene tuttavia che la nuova disposizione abbia una portata ben più ampia, interessando così anche periodi antecedenti al 2016. Tale conclusione si fonda sul principio di legalità sancito dall’articolo 3 del Dlgs 472/1997 e, in particolare, dal comma 2, ai sensi del quale «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato». Secondo la circolare 180/E del 1998, la citata disposizione trova applicazione sia nei casi in cui la legge posteriore abolisca la sola sanzione, lasciando in vita l’obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia nell’ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la previsione sanzionatoria. Il principio del favor rei trova un limite soltanto nell’intervenuto pagamento della sanzione. Pertanto, al di fuori di tale ipotesi, il nuovo esonero da RW si dovrebbe estendere anche al passato.

Una conferma si ritrova nella stessa prassi dell’amministrazione finanziaria. Nella circolare 38/E del 2013, a commento dell’abolizione delle sezioni I e III del quadro RW, l’agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che «in forza del principio di legalità (…), le violazioni di omessa e infedele compilazione delle sezioni I e III (trasferimenti) del modulo RW commesse antecedentemente al 4 settembre 2013 - data di entrata in vigore delle modifiche in esame - non costituiscono più violazioni punibili». Considerata l’importanza della questione, è opportuno che l’agenzia delle Entrate prenda una posizione quanto prima.

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