Imposte

Immobili in leasing, corrispettivo tassato per il professionista

Inlcusi tutti gli elementi «intangibili» la cui cessione determina la percezione di un corrispettivo

di Giacomo Albano

Il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing immobiliare da parte di un professionista è soggetto a tassazione quale cessione di un elemento immateriale riferibile all’attività professionale (articolo 54, comma 1-quater, del Tuir). Il chiarimento arriva dalla risposta 209 pubblicata il 13 luglio 2020, con cui le Entrate si esprimono su una questione che negli ultimi anni ha generato diverse incertezze tra i professionisti.

La risposta origina dalla richiesta di un professionista che intendeva cedere un contratto di leasing immobiliare a una società immobiliare, ritenendo la cessione non tassabile in quanto l’articolo 54 non contempla tale fattispecie come imponibile. L’Agenzia, evidenzia in proposito che l’articolo 54, comma 1-quater, del Tuir prevede l’imponibilità dei «corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale».

Tra tali «elementi immateriali», secondo le Entrate, vanno ricompresi tutti gli elementi “intangibili” la cui cessione determina la percezione di un corrispettivo nell’ambito della normale attività professionale. Pertanto, possono essere ricompresi anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing, aventi a oggetto beni strumentali (inclusi gli immobili) per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, in quanto l’importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi, quali elementi immateriali, derivanti dal contratto.

Tale corrispettivo, può essere soggetto a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera g-ter), del Tuir, che riconosce tale regime in relazione a «i corrispettivi di cui all’articolo 54, comma1-quater, se percepiti in unica soluzione».

La conclusione della risposta, in realtà, non è del tutto nuova. In un incontro con la stampa del 2007, le Entrate avevano infatti già affermato che il provento è tassabile in quanto compenso conseguito dal professionista per il subentro nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto, essendo quindi riconducibile alla «cessione di elementi immateriali riferibili all’attività professionale».

Tale posizione non era, però, stata recepita in alcun documento ufficiale e quindi si riteneva superata. La circolare Cndcec 1/IR del 12 maggio 2008 si era espressa nel senso della non tassabilità della fattispecie nel reddito di lavoro autonomo. Per quanto concerne la base imponibile, benchè la risposta non ne parli, si può ritenere che la tassazione riguardi il “corrispettivo percepito”, non essendo applicabile la regola del “valore normale del bene” prevista per le cessione dei contratti di leasing da parte delle imprese (articolo 88, comma. 5, del Tuir). Altro aspetto non chiarito nella risposta è se il corrispettivo rilevi integralmente ovvero se possa essere ridotto delle quote di canoni non dedotti per effetto dello scorporo dei terreni. Tale aspetto, peraltro, è ritenuto pacifico per le imprese, ma non è recepito in documenti ufficiali.

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