Imposte

Immobili, i servizi di gestione del fondo sono assoggettati a Iva in Italia

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce

I servizi prestati da un fondo immobiliare sono generici se relativi alla gestione del portafoglio, sono relativi agli immobili e assoggettati a Iva in Italia se relativi alla gestione degli immobili come quelli di «asset management». La risposta 65 di ieri delle Entrate ( clicca qui per consultarla ) torna sulla definizione dei servizi relativi a beni immobili, confermando le difficoltà che i contribuenti riscontrano nella classificazione di tali servizi e la conseguente incertezza in merito alla corretta disciplina Iva applicabile. In particolare, il quesito riguarda un complesso novero di servizi prestati da un soggetto italiano nei confronti di una società non residente che gestisce un Fondo comune di investimento immobiliare.

Più in dettaglio, i servizi prestati dal soggetto nazionale riguardano immobili appartenenti al Fondo gestito da una Società di gestione estera, situati nel territorio dello Stato e si sostanziano in: servizi di assistenza alla Società di gestione nell’individuazione delle opportunità di acquisizione e cessione dei beni immobili; servizi di assistenza nella stesura del piano industriale, con la valutazione e selezione dei potenziali conduttori degli immobili e successiva gestione degli stessi attraverso la redazione e/o la modifica dei contratti di locazione; servizi di assistenza nella gestione del contenzioso e del precontenzionso; valutazione periodica e gestione corrente del portafoglio. Tali ultimi servizi configurano attività relative alla gestione e amministrazione ordinaria e corrente degli immobili appartenenti al Fondo, definiti come «asset management».

Nella risposta, l’Agenzia ha riportato una puntuale analisi della normativa unionale e domestica, facendo anche riferimento a quanto precisato sulla territorialità dei servizi relativi a beni immobili, sia nel regolamento unionale 282/2011, che nelle «Note esplicative sulle norme della Ue in materia di Iva concernenti il luogo delle prestazioni di servizi relativi a beni immobili», pubblicate dalla Commissione Ue il 26 ottobre 2015.

In particolare, fermo restando che la normativa unionale e, in senso conforme quella domestica, ricomprendono fra i servizi relativi a beni immobili le perizie, le prestazioni ai agenzia, la concessione di diritti di utilizzazione dei beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione a al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, il Regolamento prevede che si considera altesì servizio relativo a beni immobili la gestione immobiliare diversa dalla gestione del portafoglio investimenti immobiliari, escludendo quindi espressamente la gestione del portafoglio investimenti immobiliari.

Secondo la Commissione Ue, i servizi di gestione del portafoglio si occupano degli interessi finanziari del destinatario e mirano ad aumentare il valore del portafoglio: pertanto, ogni qualvolta il bene immobile viene acquistato o venduto a fini di investimento, i servizi di gestione collegati a tale operazione sono da considerare come gestione del portafoglio e non costituiscono servizi relativi a beni immobili.

Per questo motivo, con riferimento alla risposta in commento, l’Agenzia ha distinto i servizi prestati per la valutazione delle opportunità di acquisizione e cessione dei beni immobili dagli altri, qualificandoli come servizi di gestione del portafoglio e, sotto il profilo Iva, come servizi generici; mentre ha considerato i restanti servizi di “asset management” come relativi a beni immobili e, quindi, imponibili in Italia.

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