Adempimenti

Immobili sotto sequestro antimafia, l’amministratore non deve chiedere un nuovo codice fiscale

La risposta a interpello 276/2021: la posizione fiscale e il reddito dei beni rimane nella posizione tributaria dell’indiziato

di Marco Magrini

L’amministratore giudiziario di un compendio immobiliare oggetto di sequestro, nella gestione dei beni oggetto del procedimento e fino a quando non si concluderà lo stesso, opera per conto e in luogo dei titolari del compendio utilizzando nei relativi adempimenti fiscali il loro codice fiscale e partita Iva. La gestione giudiziaria è caratterizzata dalla provvisorietà della situazione che si è determinata in presenza del sequestro e non deve comportare la richiesta di un nuovo e distinto codice fiscale riferibile al compendio immobiliare in attesa della conferma della confisca a favore dello Stato o della restituzione al proprietario.

Con la risposta a interpello 276/2021 del 21 aprile l’agenzia delle Entrate opera una chiara ricostruzione del trattamento tributario dei redditi derivanti dai beni sottoposti alla misura cautelare di sequestro antimafia in amministrazione giudiziaria (Dlgs 159/11, ossia il Codice antimafia) richiamando la propria prassi a partire dalla circolare 156/E/2000.

Sequestro antimafia

L’amministrazione giudiziaria del compendio dei beni sequestrati, a livello tributario, è assimilabile alla disciplina relativa all’eredità giacente di cui all’articolo 187 del Dpr 917/86 e all’articolo 5-ter del Dpr 322/1998. La veste di soggetto passivo ai fini delle imposte è individuata a posteriori, nello Stato o nell’indiziato, in relazione alla conclusione del procedimento rispettivamente di confisca definitiva dei beni o di restituzione (risoluzione 114/E/2017) ed opera retroattivamente.

Amministrazione giudiziaria

Per consentire la regolazione dell’obbligazione tributaria in capo al soggetto passivo fino dalla data di origine della misura cautelare, nel periodo di vigenza del sequestro, l’amministratore giudiziario deve porre in essere tutti gli adempimenti fiscali (articolo 51 Codice antimafia) utilizzando codice fiscale e partita Iva del soggetto, persona fisica o società (principio di diritto 11/20), da cui origina il patrimonio e a cui lo stesso potrebbe essere riassegnato.

Adempimenti

In tale quadro è richiesta (risoluzione 70/E/2020):

• la presentazione delle dichiarazioni fiscali, compreso quelle del periodo d’imposta anteriore alla decorrenza del sequestro con termine non trascorso rispetto alla consegna dei beni;

• la determinazione dei redditi e tassazione dei beni sequestrati sulla base delle regole previste per la categoria reddituale, ad eccezione dei redditi dei beni immobili da dichiarare con tassazione sospesa (articolo 51, comma 3-bis, del Dlgs 159/11) fino alla conclusone della procedura.

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