Adempimenti

Immobili vincolati, superbonus senza interventi trainanti

L’interpello 595 semplifica le regole per lavori come la sostituzione di infissi o il rifacimento di caldaie

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di Giuseppe Latour

Gli immobili vincolati possono accedere al superbonus senza passare dagli interventi trainanti, come il rifacimento del cappotto termico. Ma sono, comunque, obbligati a rispettare i paletti generali della legge, come il doppio salto di classe energetica. A ribadirlo è l’agenzia delle Entrate con l’interpello n. 595 del 2020. Che, quindi, apre la strada a lavori come la sostituzione di infissi o il rifacimento delle caldaie nelle singole unità.

La domanda
Il caso esaminato è quello di due unità immobiliari inserite in un condominio tutelato in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il contribuente - spiega l’interpello - «rappresenta che il condominio, in quanto sottoposto al vincolo indicato, non può effettuare interventi “trainanti” e che, fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche, intende effettuare gli interventi trainati», come la sostituzione di infissi sulle due singole unità immobiliari, fruendo del 110 per cento sulle spese sostenute.

La replica
Per rispondere, l’agenzia delle Entrate ricorda che la circolare n. 24/E «ha chiarito che la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi trainati sono eseguiti» congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti, come il rifacimento di cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

L’eccezione
Esiste, però, un caso particolare. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, «la detrazione del 110% - spiega l’agenzia delle Entrate - si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche».

In sostanza, in queste situazioni il superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, alla sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico. Come, peraltro, aveva già affermato l’agenzia delle Entrate con la circolare 24/E.

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