Contabilità

Immobilizzazioni a vita indefinita con deducibilità extracontabile

Il caso del passaggio da principi contabili nazionali a quelli internazionali

di Franco Roscini Vitali

La società che è transitata dai principi contabili nazionali ai principi internazionali Ias/Ifrs, considerando alcune immobilizzazioni immateriali a vita utile indefinita, deduce ai fini Ires e Irap le quote di ammortamento in via extracontabile.

Una società, titolare di diritti di sfruttamento delle frequenze telefoniche, in vigenza dei principi nazionali ha modificato la vita utile degli stessi allungandola da 18 a 20 esercizi. Nel passaggio agli Ias/Ifrs le frequenze sono rientrate nella casistica delle attività immateriali con vita utile indefinita non soggette ad ammortamento, ma soggette a impairment test almeno annuale.

La società chiede (a) se può continuare a dedurre extracontabilmente le quote di ammortamento pari a un ventesimo ai sensi dell’articolo 103, comma 3 bis del Tuir e (b) se può esercitare l’opzione per il riallineamento delle differenze da Fta.

Le Entrate, nella risposta n. 281 pubblicata il 21 aprile 2021, rispondono affermativamente, tenendo conto che il valore fiscalmente riconosciuto delle frequenze, alla data di passaggio agli Ias/Ifrs, deve essere assunto in continuità con il precedente valore fiscale e successivamente potrà essere dedotto extracontabilmente «sulla base dei criteri applicabili nei precedenti esercizi».

Il riallineamento è possibile in base ai chiarimenti contenuti nella circolare n. 33/E/2009.

Altro quesito, peraltro di carattere piuttosto complesso, riguarda il trattamento di fine rapporto, ricalcolato secondo le metodologie attuariali previste dallo Ias 19.

In estrema sintesi, si applicano i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 133/E/2006: il trattamento del Tfr deve essere assimilato a quello dei fondi per rischi e oneri dedotti di cui all’articolo 38, comma 6, del Dlgs 38/2005 che detta le disposizioni transitorie per il passaggio agli Ias/Ifrs.

Ai fini Irap si applicano i chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E/2015: l’importo deducibile non può superare quello determinato ai sensi dell’articolo 2120 del Codice civile e tale debito civilistico, rappresentato dalla quota civilistica comprensiva della rivalutazione, può essere dedotto se imputato in bilancio.

Infine un terzo quesito riguarda le modalità di esercizio dell’opzione per il riallineamento e la possibilità di integrare/rettificare i relativi dati successivamente.

L’articolo 15 del decreto 185/2008 ha introdotto la possibilità di riallineare le differenze fra valori civili e fiscali generate in sede di prima applicazione degli Ias: i dati dell’opzione eventualmente esercitata possono essere corretti mediante dichiarazione integrativa.

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