Impatriati, bonus esteso se il figlio è minorenne alla data del versamento
La circolare delle Entrate 17/E chiarisce le modifiche all’incentivo previsto per docenti e ricercatori che tornano in Italia
Con la circolare n. 17/E di mercoledì 25 maggio, arrivano gli attesi chiarimenti dell'agenzia delle Entrate per i ricercatori e i docenti tornati in Italia prima del 2020 e che intendono continuare a usufruire del regime per il rientro dei cervelli, il regime speciale ex articolo 44 del Dl 78/2010. La disciplina di favore prevede la detassazione, nella misura del 90%, del reddito di lavoro dipendente o autonomo percepito dai docenti e ricercatori che, in possesso di titolo universitario, abbiano svolto attività di ricerca o docenza all'estero presso centri pubblici, privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere l'attività in Italia.
I benefici si applicano nel periodo d’imposta in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque successivi (sei in tutto). Il periodo agevolato può estendersi a:
● 8 periodi d’imposta (complessivi) per docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, o che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia successivamente al trasferimento della residenza o lo siano diventati nei 12 mesi precedenti;
● 11 periodi d’imposta in caso di due figli minorenni o a carico;
● 13 periodi di imposta nel caso in cui i figli siano tre.
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto la possibilità di aderire al regime opzionale anche per docenti e ricercatori iscritti all'Aire o cittadini dell'Ue (tra cui ovviamente anche gli italiani), i quali abbiano già trasferito in Italia la residenza fiscale prima del 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultino beneficiari del regime.
Ai fini dell'opzione i soggetti già rientrati devono versare un contributo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello dell'opzione se, al momento della scelta, avevano almeno un figlio minorenne ovvero erano proprietari di almeno un'unità residenziale in Italia acquistata dopo il trasferimento, nei 12 mesi precedenti o la acquistano entro 18 mesi dall'opzione stessa; al 5% in caso di tre figli minorenni e acquisto di almeno un'immobile residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dall'opzione.
Per le Entrate, la presenza di figli minorenni va verificata nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. Il fatto che i figli diventino maggiorenni successivamente non determina la perdita dei benefici.
Quanto all'acquisto dell'immobile i 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione vanno calcolati secondo il calendario comune (ad esempio, il versamento entro il 10 febbraio 2022 richiede l'acquisto entro il 9 agosto 2023).
Sul perimetro temporale, la modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2022 è entrata in vigore il 1° gennaio. L'Agenzia ritiene quindi formalisticamente che i docenti e ricercatori che abbiano beneficiato deglle agevolazioni sino al 2019 o al 2020 possano “riattivare” l'opzione solo dal 2022. Pertanto, un soggetto che ha fruito del beneficio fino al 2020, in quanto rientrato in Italia nel 2017, all'atto dell'opzione nel 2022 e in presenza di due figli minorenni, potrà godere dell'agevolazione fino al 2027, a compimento degli 11 periodi d'imposta di legge. Sembrerebbe quindi escluso l'intervallo tra la fine del primo periodo agevolato e l'esercizio dell'opzione, ma la soluzione non convince del tutto.
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