Impatriati, figli a carico se nati (o adottati) entro 5 anni prima di trasferirsi
La risposta è stata data dall’agenzia delle Entrate al quesito posto dagli esperti e lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020
Il comma 3-bis dell'articolo 16 del Dlgs 147 del 2015 prevede un’estensione temporale del beneficio fiscale ad ulteriori cinque periodi d'imposta, con tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, in presenza di specifiche condizioni quali, tra l’altro, quella di avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. La percentuale di tassazione del reddito agevolabile prodotto nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d'imposta, inoltre, si riduce al 10 per cento se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
Al riguardo, si precisa che il presupposto richiesto dalla norma per l'estensione del beneficio temporale può sussistere sia prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che il figlio minorenne e/o a carico sia nato (ovvero in affido o adottato) entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione.
Ad esempio, se il contribuente rientra in Italia nel periodo di imposta 2020, il figlio (o i tre figli) deve/ono essere nato/i entro il periodo di imposta 2024.
La risposta è stata data dall’agenzia delle Entrate al quesito posto dagli esperti e lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020. Per informazioni sul convegno annuale www.telefisco.ilsole24ore.com
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