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Impatriati, le indicazioni al datore per l’opzione esercitata in F24

Le agevolazioni per il rientro in Italia

di Michela Magnani

La domanda

Un contribuente, che ha trasferito la residenza in Italia nell’anno 2015, fruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 238/2010 e che nel 2017 ha esercitato nei termini opzione per fruire delle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo 147/2015, e che quindi a fine 2020 ha smesso di avere la tassazione agevolata. Si chiede se può fruire dell’applicazione degli ulteriori 5 anni di incentivi fiscali previsti con la legge di bilancio per il 2021, avendo 2 figli minori e una casa di proprietà. In caso affermativo, si chiede altresì quale sia l’anno da indicare come anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati, sia sul modello F24, sia sulla richiesta scritta da presentare al datore di lavoro entro il 30 agosto 2021, considerato che è rientrato in Italia nel 2015 con la legge 238/2010, ma che ha esercitato opzione per il Dlgs 147/2015 nel 2017 per il quinquiennio 2016-2020.

Premesso che sulla base della legge di bilancio per il 2021 - il cui contenuto è stato ripreso dal provvedimento 3 marzo 2021 (protocollo 60353/2021) - per fruire della proroga dell’agevolazione prevista dall’articolo 16 del decreto legislativo 147/2015 di altri 5 anni, è necessario che il soggetto richiedente:
•sia stato iscritto all’Aire (anagrafe italiana residenti all’estero) se cittadino italiano ovvero sia cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea;
•abbia trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019, risultando già, alla data del 31 dicembre 2019, beneficiari del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 16 del Dlgs 147/2015;
•il tema dell’applicazione della proroga dell’agevolazione anche ai soggetti che sono rientrati in Italia usufruendo dell’agevolazione contenuta nella legge 238/2010 e che hanno già fruito della prima proroga contenuta nell’articolo 16, comma 4 del dlgs 147/2015 non è completamente scontato e si attende una conferma ufficiale in merito.

Ciò detto, si rileva che, a norma dell’articolo 8-bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, l’opzione esercitata a norma del comma 4, secondo periodo, dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 prima citato, ha prodotto effetti solo per il quadriennio 2017 – 2020. Quindi, in linea di principio, per il periodo d’imposta 2016 il lettore ha continuato a godere della più favorevole previsione agevolativa prevista dalla legge 238 del 2010, mentre ha fruito della tassazione sul 50% del reddito prodotto a norma dell’articolo 16 del dlgs 147/2015 prima citato solo dall’anno d’imposta 2017. Dall’applicazione logico sistematica delle norme sopra riportate, consegue quindi che il primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del dlgs 147/2015, che sarebbe da indicare sia sulla dichiarazione da presentare al datore di lavoro, sia sul modello F24, è l’anno 2017. Tuttavia, poiché l’anno 2017 verrà indicato sul modello F24 da tutti coloro che, differentemente dal lettore, sono effettivamente rientrati in Italia in quell’anno e per i quali, quindi, il primo periodo (quinquennio) di fruizione dell’agevolazione scadrà alla fine del 2021, potrebbe essere opportuno riportare sul modello F24 «2016», mentre nella dichiarazione al datore di lavoro potrebbero essere riportate le diverse disposizioni normative prima indicate.

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