Imposte

Impatriati, regime agevolato con imposta su tutto il reddito

Il prolungamento del beneficio per i “vecchi” impatriati fa riferimento ai redditi oggetto dell’agevolazione

di Michela Magnani

Il prolungamento a pagamento dell’agevolazione per i “vecchi” impatriati previsto dall’articolo 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021 sconta l’imposta del 10% ovvero del 5% su tutto il reddito percepito e non sull’importo ridotto alla metà, in quanto la disposizione fa riferimento ai redditi «oggetto dell’agevolazione» e non a quelli ridotti per effetto dell’agevolazione medesima. Questa è la risposta data dall’agenzia delle Entrate a un quesito nel corso dell’ultimo Telefisco.

La legge di Bilancio 2021 permette ai soggetti che sono stati iscritti all’Aire ovvero che siano cittadini della Ue e che, al 31 dicembre 2019 usufruivano già dell’agevolazione sugli impatriati (pagando quindi le imposte sul 50% del reddito prodotto in Italia per un massimo di 5 anni), di prolungare per altri 5 anni il loro privilegio pagando un importo di ammontare diverso in funzione della situazione personale e/o familiare. La norma prevede infatti il pagamento di un tassa pari al 10% dei redditi prodotti in Italia e già «oggetto dell’agevolazione» relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione se il soggetto, in quel momento, ha almeno un figlio minorenne, «o» è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento nel paese o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione. Qualora l’acquisto dell'immobile non avvenga entro tale termine, si dovrà restituire il beneficio addizionale fruito (e quindi, a partire dal 6° anno di permanenza in Italia pagare le imposte sul 100% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto nel nostro paese), ma non dovrà pagare le sanzioni dovute al minore versamento dell’imposta.

La tassa per il prolungamento di altri 5 anni dell’agevolazione prevista per gli impatriati si riduce al 5% in presenza di tre figli minorenni «e» l’acquisto di un immobile di tipo residenziale con le stesse modalità viste sopra. In questo caso, la presenza della congiunzione «e» anziché della disgiunzione «o» relativamente al presupposto dell’acquisto della casa fa ritenere che, a differenza della prima ipotesi, per usufruire del prolungamento dell’agevolazione sia necessario non solo avere tre figli a carico o in affido preadottivo, ma anche che sia richiesto l’acquisto di una unità immobiliare di tipo residenziale. Tale previsione potrebbe essere giustificata dal fatto che, a seguito del rinvio all’articolo 5, lettera c) del Dl 34/2019 (che rimanda all’articolo 16, comma 3-bis, del Dlgs 147/2015), in questa ipotesi nell’ulteriore quinquennio agevolato, il soggetto impatriato pagherà le imposte solo sul 10% del reddito di lavoro dipendente e autonomo prodotto in Italia.

Considerando che la norma è stata emanata per riconoscere parità di trattamento nella durata dell’agevolazione (in tutto 10 anni) a soggetti aventi caratteristiche similari, ci si chiede se potranno usufruire di un’ulteriore proroga anche coloro che sono rientrati in Italia usufruendo della legge 238/2010 e che quindi, in presenza dei presupposti previsti, dal 2011 al 2015 sono stati tassati sul 20% del reddito se donne ovvero sul 30% se uomini e che poi, a seguito dell’opzione ammessa dall’articolo 16, comma 4 del Dlgs 147/2015 (con le modalità previste nei successivi provvedimenti attuativi), dal 2016 usufruiscono già per altri 5 anni della, per loro, meno favorevole agevolazione prevista dal Dlgs sugli impatriati.

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