Controlli e liti

Impatriati, salvo il regime anche senza indicazione nel 730

In presenza dei requisiti, la Ctp Milano 4779/1/2021 riconosce il rimborso per il 2018 omesso in dichiarazione

di Gianluca Dan e Sara Speranza

Il regime speciale per i lavoratori impatriati è un regime di tassazione temporaneo ma “naturale” riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia al ricorrere di determinate condizioni e che nel farlo considerano appunto e legittimamente gli incentivi fiscali che non possono essere disconosciuti sussistendone i requisiti sostanziali.

Può così essere riassunta la sentenza n. 4779/1/2021 della Ctp di Milano (presidente e relatore Pietro Pilello) nella controversia che vedeva un lavoratore rientrato in Italia il 3 agosto 2017 diventare fiscalmente residente dal 2018. La prima annualità agevolabile, il 2018, è stata dichiarata mediante modello 730 senza indicare di avere i requisiti per la tassazione ridotta ex articolo 16, comma 1, Dlgs 147/2015.

Quest’ultima norma ha introdotto l’esenzione nella misura del 30% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferisco la residenza nel territorio dello Stato. Anzi, nel caso specifico, l’agevolazione si estendeva al 50%, avendo perfezionato il trasferimento in Italia prima del 30 aprile 2019.

L’agevolazione veniva, invece, direttamente applicata dal datore di lavoro a partire dal secondo periodo d’imposta (il 2019). Pur avendo tutti i requisiti sostanziali previsti dalla normativa allora vigente, il contribuente non si è avvalso per il periodo d’imposta 2018 del regime agevolativo in sede dichiarativa, ma ritenendo di poterne beneficiare ha presentato istanza di rimborso delle maggiori imposte versate.

A fronte del silenzio rifiuto dell’Agenzia ha presentato ricorso ottenendo il riconoscimento del diritto al rimborso del credito (33mila euro, oltre agli interessi maturati e maturandi fino all’effettiva erogazione).

La commissione ha accolto la domanda di rimborso formulata dal contribuente ritenendo, in sostanza, che le imperfezioni formali/procedurali eccepite da parte dell’agenzia delle Entrate non facciano decadere il ricorrente dal regime agevolato, risultando dimostrata la sussistenza dei requisiti per accedere a tale beneficio così come previsti dalla norma, non ricorrendo i presunti “vizi” eccepiti dall’amministrazione.

Rilevante appare il comportamento del contribuente che, pur compilando erroneamente il modello 730/2019 (per come evidenza l’ufficio), paga per intero le imposte dovute e successivamente ne chiede il rimborso; dando nel contempo ampia dimostrazione di avere tutti i requisiti per accedere al beneficio di legge, direttamente applicato dal datore di lavoro dal periodo d’imposta successivo (2019).

Né viene accolta l’obiezione dell’ufficio volta a sostiene la non emendabilità delle dichiarazioni dei redditi in quanto qualificabili come dichiarazioni di volontà e non quali dichiarazioni di scienza.

Anche l’ulteriore rilievo mosso dall’ufficio, in relazione alla proposizione del ricorso prima del decorrere dei 90 giorni di cui all’articolo 17-bis del Dlgs 546/92 a pena di improcedibilità per lo svolgimento della mediazione, viene considerato non rilevante. Il collegio ricorda che il termine dei 90 giorni è assegnato a ufficio e contribuente per consentire, sussistendo i presupposti per una convergenza di posizioni, di trovare una mediazione e quindi una soluzione del momento conflittuale, evitando di incardinare la controversia davanti alla commissione tributaria.

Nel caso specifico, però, dagli scritti delle Entrate risultava evidente che la mediazione era comunque destinata al fallimento. Il non aver rispettato il detto termine non ha, pertanto, prodotto danno ad alcuno, né gli eventi avrebbero avuto uno sviluppo diverso se parte ricorrente avesse atteso il maturare del 90° giorno. Sicché la specifica eccezione dell’ufficio non ha meritato accoglimento.

Pertanto i giudici, preso atto che la controversia ha avuto origine da un errore procedurale commesso dallo stesso ricorrente in sede di presentazione del modello dichiarativo 730/2019, hanno ritenuto equo disporre la compensazione delle spese di lite.

La sentenza appare di particolare rilevanza, e nel merito condivisibile, in quanto conferma che i lavoratori impatriati hanno diritto al regime fiscale agevolato se soddisfano i requisiti di legge, mentre l’applicazione concreta dell’agevolazione (in dichiarazione o direttamente da parte del datore di lavoro ovvero con istanza di rimborso) è connessa a oneri procedurali ma non può diventare per l’amministrazione regione per negare sostanzialmente la tassazione agevolata assicurata dal legislatore.

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