Imposte

Impianti fotovoltaici con «premio» in bilancio

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di Giorgio Gavelli

Si aggiorna l’interpretazione fiscale della natura dell’impianto fotovoltaico. La circolare 4/E/2017, sulla corretta applicazione di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, coglie l’occasione per rivedere la prassi dell’Agenzia sugli impianti che producono energia alternativa, tracciando le conseguenze della norma sui cosiddetti imbullonati (legge 208/2015, articolo 1, comma 21). In particolare, viene chiarita l’applicabilità dell’aliquota “pesante” di ammortamento del 9% alla componente impiantistica.

La nuova presa di posizione delle Entrate (anticipata dalla nota di comportamento 197/2016 dell’Associazione italiana dottori commercialisti, si veda Il Sole-24 Ore del 31 ottobre scorso) è favorevole alle imprese ed è applicabile già con la chiusura dei bilanci 2016, consentendo un risparmio fiscale o, comunque, di ridurre i rischi di una contestazione sugli ammortamenti. È superata, tra l’altro, la riposta fornita dal Mef a un question time il 22 settembre, secondo la quale l’interpretazione dell’Aidc non poteva essere accolta, non tanto per ragioni tecnico-giuridiche, ma per gli effetti negativi di gettito per l’Erario.

Aliquote differenziate

Per anni l’Agenzia ha considerato l’impianto fotovoltaico o eolico come un bene “mobile”, caratterizzato da una aliquota di ammortamento del 9% (Circolari 46/E/2007 e 38/E/2008).

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Questo comportamento è stato modificato con la circolare 36/E/2013, con la quale si è ritenuto di qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale, attribuendovi, nella stragrande maggioranza dei casi, natura immobiliare. Gli impianti non accatastabili, infatti, ossia gli unici che hanno mantenuto la qualifica di beni mobili anche ai fini dell’imposizione diretta, sono stati solo quelli di modestissime dimensioni (potenza nominale non superiore a 3 chilowatt). Per tutti gli altri impianti si è passati a una situazione più articolata (si veda Il Sole 24 Ore del 20 febbraio 2014). Per gli impianti a terra (fondo di proprietà) è stata adottata l’aliquota del 4%, per quelli integrati sul fabbricato di proprietà è stata assunta l’aliquota di ammortamento del fabbricato stesso (generalmente 3%), mentre per gli impianti montati su beni di terzi si è dovuto scegliere tra considerare il bene come «separabile» (aliquota al 4%) o, viceversa, come «non separabile», caso nel quale si è applicato quanto previsto dall’articolo 108, comma 3 del Tuir (spesa pluriennale su bene altrui).

Questa soluzione entrava tuttavia in collisione con i principi contabili, imponendo un ammortamento eccessivamente prolungato e, pertanto, costringendo spesso le imprese a un complesso doppio binario civilistico-fiscale per la gestione del cespite. Seguendo il principio contabile Oic 16, in presenza di un impianto complesso come quello atto alla produzione di energia elettrica (da fonte fotovoltaica ed eolica), il costo deve essere scomposto (component approach) in base alla natura delle relative componenti con vita utile di durata diversa, secondo le categorie delle immobilizzazioni materiali individuate dall’articolo 2424 del Codice civile.

Impianti e superfici distinti

La doppia natura dell’impianto fotovoltaico è emersa con evidenza in seguito all’approvazione della legge di Stabilità 2016: il comma 21 esclude dalla rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».

Le circolari 2/E/2016 e 27/E/2016 hanno chiarito che tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano, ad esempio, gli inverter e i pannelli fotovoltaici, a eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni. Restano, pertanto, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo (per gli impianti a terra), o l’elemento strutturale (solaio, copertura) su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici (per impianti realizzati su costruzioni), gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione, le recinzioni, platee di fondazione, viabilità e così via. Ne deriva, per la circolare 4/E/2017, che alla componente impiantistica è applicabile l’aliquota di ammortamento del 9%, mentre le diverse aliquote richiamate dalla circolare 36/E/2013 si adottano per la sola componente immobiliare.

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