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Impianto fotovoltaico, codici «16» o «17» per la cessione del credito del 50%

L’errata indicazione del codice di intervento nella comunicazione alle Entrate è mero errore formale che non comporta la necessità di annullare la comunicazione ma che può essere corretto

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Marco Zandonà

La domanda

Vorrei sapere quale opzione bisogna indicare nel modello da inviare all’agenzia delle Entrate per la cessione del credito del 50% all’azienda installatrice di un impianto fotovoltaico. In particolare: opzione 8 (installazione pannelli/collettori solari), opzione 19 (installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici) oppure opzione 17 ( manutenzione straordinaria per ristrutturazione edilizia)? I primi due sono segnalati con una "X" nella colonna Superbonus (significa interventi "trainati"?) mentre il terzo non ha alcuna indicazione. Cosa fare se si è indicata una opzione errata?
L. B. - Milano

Nell’ipotesi di installazione di pannelli fotovoltaici, le cui spese fruiscono della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h del Dpr 917/1986, Tuir), nella comunicazione all’agenzia delle Entrate per la cessione del credito (protocollo 2022/35873 del 3 febbraio 2022), occorre indicare il codice 16 - Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. In tal codice, infatti, rientrano proprio gli interventi fotovoltaici per i quali spetta una detrazione Irpef del 50% di 96mila euro per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. Il codice 8, invece, indica gli interventi di installazione di pannelli solari/collettori solari, trainati nel superbonus 110% o che fruiscono dell’ecobonus ordinario. Nel codice 17 rientrano gli altri interventi di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e interventi di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio che fruiscono della medesima detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie. Nel codice 19, infine rientrano gli interventi per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, che quando vengono effettuati congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” - o anche a prescindere, quando sono effettuati su un immobile soggetto a “restrizioni edilizie” - fruiscono del 110%.
In caso di indicazione errata del codice di intervento nella comunicazione, si tratta di mero errore formale che non comporta necessità di annullamento della comunicazione. In merito, nella circolare 33/E/2022 è stato precisato che, in linea generale, è sempre possibile correggere gli errori contenuti nella comunicazione trasmessa all’agenzia delle Entrate, trasmettendo una successiva comunicazione interamente sostitutiva della precedente, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Qualora, invece, sia decorso tale termine, sono evidenziate due distinte procedure, a seconda se il cessionario abbia, o meno, accettato il credito, sempre tramite la piattaforma gestita dall’agenzia delle Entrate:

• se il cessionario o il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura non ha ancora accettato il credito, può rifiutarlo tramite l’apposita funzionalità della piattaforma. Il rifiuto del credito rimuove, di fatto, gli effetti della comunicazione errata;

• se il cessionario ha già accettato il credito, viene precisata ora la procedura di sanatoria delle comunicazioni, distinguendola in funzione della tipologia di errori (formali o sostanziali) commessi.

In particolare, in caso di errori formali, ossia di errori o omissioni che non incidono su elementi essenziali della detrazione spettante, l'opzione è considerata valida e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Tuttavia, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato, in caso di assenza di amministratore), o l’intermediario che ha inviato la comunicazione, deve segnalare all’agenzia delle Entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota da trasmettere all’indirizzo pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

A seguito di una richiesta di chiarimenti da parte di un lettore integriamo la risposta con la precisazione che segue.

Si precisa che, ai fini della comunicazione di cessione del credito per l’installazione del pannello fotovoltaico, con applicazione della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie, come risulta anche dalle istruzioni allegate al modello (provvedimento dell’agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, protocollo n. 2022/35873), i codici da indicare sono:
• codice 16: intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con l’installazione di impianti basati sul’'impiego delle fonti rinnovabili di energia. In tal codice, infatti, rientrano proprio gli interventi fotovoltaici per i quali spetta una detrazione Irpef del 50% di 96mila euro per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024;
• codice 17: per gli altri interventi di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e interventi di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio che fruiscono della medesima detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie.
In conclusione, il codice corretto è 16 se l’intervento riguarda una unifamiliare oppure quando l’impianto è al servizio di una sola unità in un condominio, mentre se si tratta di impianto al servizio dell’intero fabbricato (installazione su parti comuni), il codice da indicare è il 17.

Risposta aggiornata al 20 giugno 2023

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