Imposte

Impianti sportivi ai Comuni, è cessione di ramo d’azienda e non si applica l’Iva

Necessaria la rettifica della detrazione alla cessione se sono stati effettuati lavori di ristrutturazione

di Anna Abagnale e Simona Ficola

La cessione di un impianto sportivo ai Comuni va considerato quale cessione di ramo d’azienda e non come mera assegnazione di bene immobile e, pertanto, è esclusa dall’ambito di applicazione dell’Iva.

Con la risposta a interpello 15/2022, l’amministrazione finanziaria interviene, per la prima volta dell’anno, sul tema del trattamento Iva dell’operazione di cessione d’azienda. Tale fattispecie torna spesso all’attenzione della prassi e della giurisprudenza a causa della difficoltà a qualificare l’oggetto della cessione in presenza di un complesso di beni potenzialmente idoneo (o meno) a consentire la prosecuzione in capo al cessionario dell’attività d’impresa.

Nel caso specifico, trattasi di un impianto sportivo costituito da piscine, spazi fitness, spogliatoi, reception ed uffici di controllo-logistica comprensivo degli arredi e delle attrezzature di supporto all’attività sportiva. Secondo le Entrate, l’insieme di tali beni integrerebbe, di fatto, una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una serie di elementi che, combinati tra loro, prefigurano un’organizzazione potenzialmente idonea, nel complesso allo svolgimento di un’attività economica a sé stante. Secondo l’analisi dell’Agenzia, il complesso ceduto consentirebbe ai cessionari (ovvero ai Comuni) la prosecuzione dell’attività economica autonoma ed attuale, mantenendo la propria identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento.

Al riguardo si osserva che sembrerebbe trascurata la componente “umana” dell’azienda, ovvero i dipendenti, dalla cui esistenza dipenderebbe invece quell’autonomia ed autosufficienza che si chiede ad un complesso aziendale (o anche solo ad un suo ramo) e il cui trasferimento al cessionario ne garantisce la continuità.

Secondo le Entrate, poi, trattandosi di un immobile sul quale sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione ed ampliamento (negli anni 2014 e 2015), al momento della cessione c’è l’esigenza di rettificare la detrazione. Nello specifico, la rettifica della detrazione interessa l’Iva assolta dalla società per le spese di ampliamento e ristrutturazione dell’impianto. Tali spese, ai fini della disciplina della rettifica della detrazione, vanno considerate relative al bene ammortizzabile e, pertanto, sono soggette alla medesima disciplina applicabile a quest’ultimo di cui incrementano il valore (articolo 19-bis2, commi 2 e 8, secondo periodo, del Dpr 633/1972). Anche in riferimento alle stesse, pertanto, occorre considerare il periodo di osservazione fiscale, il cui dies a quo che coincide, in questo caso, con quello dell’ultimazione dei lavori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©