Imposte

Importazioni, detrazione Iva con la bolletta doganale

La risposta a interpello 417 afferma la necessità della registrazione. Poi si scaricherà il riepilogo dal sistema doganale Aida

di Benedetto Santacroce

Per la detrazione Iva dell’imposta pagata al momento dell’importazione l’operatore deve registrare la bolletta doganale ovvero, in relazione alle nuove regole di presentazione delle dichiarazioni doganali, attraverso lo scambio di messaggi, dovrà, quando sarà disponibile, scaricare dal sistema doganale Aida, il prospetto di riepilogo ai fini contabili delle dichiarazioni doganali presentate.

Sono le conclusioni della risposta 417/2022 delle Entrate a seguito dell’analisi di un quesito posto da un importatore che suggeriva di poter registrare, in luogo della bolletta doganale, quale documento comprovante l’importazione, il documento di cortesia emesso dagli spedizionieri doganali.

Il tema, affrontato nell’interpello, sta ponendo non poche preoccupazioni alle imprese specialmente con riferimento al lungo periodo (oltre 10 mesi) in cui i dichiaranti doganali, in attesa della riforma di presentazione delle dichiarazioni doganali, hanno smesso di inviare all’importatore la copia della bolletta doganale, copia che, a dire il vero era già una copia di cortesia perché oramai da anni la dichiarazione doganale viene inviata per via telematica e l’unico originale è quello conservato dalla stessa agenzia delle Dogane nel proprio sistema informativo.

Proprio in relazione a questo profilo la stessa agenzia delle Entrate nell’interpello sottolinea tre aspetti di particolare interesse.

1 Le dichiarazioni d’importazione sono trasmesse al sistema informativo dell’agenzia delle Dogane e sono munite di firma digitale. Tali dichiarazioni così come acquisite e registrate al sistema informativo assumono piena efficacia soddisfacendo ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio.

2 Il sistema informativo al momento dello svincolo mette a disposizione degli importatori un prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale. Il prospetto, però (per problemi tecnici), allo stato attuale non è ancora disponibile.

3 Per quanto riguarda il documento di cortesia rilasciato dallo spedizioniere l’agenzia delle Entrate espressamente afferma che in sede d’interpello «non è possibile valutare l’idoneità del “documento di cortesia” emesso dagli spedizionieri, considerato che il contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento emesso dall’agenzia delle Dogane».

Proprio sulla base di queste precisazioni ci sembra possibile ritenere che gli operatori (anche in forza dei principi unionali articolo 178, lettera e, della direttiva 2006/112/Ce) possono effettuare la detrazione Iva a condizione che verifichino che il contenuto del documento di cortesia sia corrispondente all’operazione effettivamente posta in essere dall’importatore. La dichiarazione doganale sarà sempre controllabile da parte delle autorità nel sistema informativo delle dogane e nel futuro la tranquillità degli operatori sarà fornita dal prospetto di riepilogo rilasciato dal sistema informativo delle dogane, potendo, comunque, l’importatore dimostrare anche a posteriori la veridicità di ciò che ha inserito nel registro degli acquisti.

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