Importazioni, spese di trasporto esenti se ricomprese nel valore dei beni
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Esse, da un lato, beneficiano di una franchigia dai dazi all’importazione. Dall’altro, sono esenti dall’Iva all’importazione. L’ufficio aveva recuperato a tassazione l’imposta e le sanzioni per omessa fatturazione di operazioni imponibili, relative ai servizi di trasporto inbound – quali servizi di trasporto interno, dagli spazi aeroportuali sino a destinazione, nel territorio dello Stato membro, con la clausola franco destino - consistenti nel prendere in carico le spedizioni provenienti dal circuito internazionale e consegnarle ai destinatari sul territorio italiano.
Secondo la normativa nazionale vigente all’epoca dei fatti, l’esenzione Iva delle prestazioni accessorie era possibile a condizione non solo che il loro valore fosse incluso nella base imponibile, ma anche che esse fossero effettivamente assoggettate all’Iva in dogana all’importazione.
La normativa Ue prevedeva e prevede, invece, che l’unica condizione è che il loro valore sia compreso nella base imponibile, a prescindere dal loro effettivo assoggettamento ad imposta in dogana. Non è quindi compatibile con la normativa Ue una disciplina interna (qui, gli articoli 9, comma 2, e 69 del decreto Iva), in base alla quale, in ogni caso (quindi anche in importazioni non imponibili Iva, vada soddisfatto l’ulteriore requisito dell’effettivo assoggettamento a Iva e del suo concreto versamento in dogana, all’atto dell’importazione. Ciò anche considerando l’accessorietà del trasporto rispetto alle prestazioni principali.
Discende dalla normativa Ue che nei limiti in cui le spese di trasporto sono comprese nella base imponibile dell’operazione d’importazione esentata, anche la prestazione di servizio accessoria deve essere esente da Iva. La condizione che tale prestazione sia stata effettivamente assoggettata all’Iva in dogana priverebbe di efficacia l’esenzione prevista dalla norma unionale, in quanto l’obiettivo dell’esenzione non è quello di evitare situazioni di doppia imposizione, bensì quello di semplificare l’applicazione dell’imposta.
Con la Legge europea 2014 il legislatore nazionale - introducendo il n. 4-bis) all’articolo 9 del decreto Iva, relativamente ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile - ha previsto la non imponibilità sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile in dogana e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all’imposta.
Resta ancora aperta la questione relativa all’assoggettamento ad Iva delle prestazioni accessorie all’importazione di carattere commerciale di beni comunque esentati dall’imposta, diversi da quelli di modico valore.