Imposte

Imposta di bollo cancellata anche per la sospensione

L’esenzione è stata riconosciuta dalla risposta a Interpello 393

di Maurizio Caprino

Dalle prossime settimane al Pra tutte le pratiche relative ai fermi amministrativi (ganasce fiscali) diventeranno gratuite: a quelle di cancellazione, che lo erano diventate già nei primi mesi di quest’anno, si aggiungeranno quelle di sospensione, alle quali ieri l’agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’esenzione dall’imposta di bollo, con la risposta a interpello n. 393.

L’interpello era stato presentato a maggio dall’Aci, che gestisce il Pra e voleva completare il quadro applicativo dell’imposta di bollo sulle operazioni relative ai fermi amministrativi ora che avvengono in via telematica a cura dell’agente delle riscossione. Restava da chiarire la situazione particolare della sospensione, nata dal Dlgs 159/2015, che consente di rateizzare il pagamento ma mantenendo il fermo iscritto al Pra fino al pagamento dell’ultima rata. Dunque, il beneficio per il cittadino-debitore è molto limitato: il fermo non consente di circolare con il veicolo. Per questo i riscossori hanno adottato la prassi di sospendere gli effetti del fermo già dal pagamento della prima rata.

La sospensione finora è stata annotata al Pra su istanza presentata dal contribuente. E, come su tutte le istanze, è dovuta l’imposta di bollo (32 euro, in questo caso). Ma, ora che c’è il Duc (Documento unico di circolazione) al posto di carta di circolazione e certificato di proprietà, alcune procedure sono state digitalizzate e snellite. È il caso proprio della sospensione del fermo, che dal 1° gennaio rientra fra quelle effettuabili direttamente dall’agente della riscossione, in collegamento telematico con il Pra (Dlgs 98/2017 e articolo 47 del Codice dell’amministrazione digitale). Quindi, non ci dovrebbe essere più l’istanza e nemmeno la relativa imposta di bollo.

Questa la tesi dell’Aci, ora condivisa dall’agenzia delle Entrate, evitando interpretazioni diverse, che sarebbero state poco opportune: per mantenere l’invarianza di gettito dell’imposta, avremmo avuto un carico fiscale immutato, pur essendoci stata una semplificazione.

Quindi cadono tutti i dubbi che erano rimasti dopo la legge di Bilancio 2020, il cui comma 809 fa riferimento solo a «ogni iscrizione, trascrizione o cancellazione». Quelli sull’esenzione delle cancellazioni del fermo (normalmente disposte quando il debitore paga) erano caduti il 1° marzo, con la risposta a un altro interpello presentato dall’Aci a dicembre 2019.

Alla luce di tutto questo, si possono riepilogare le regole su cancellazione e sospensione del fermo:

- le cancellazioni disposte con provvedimenti antecedenti al 1° gennaio 2020 devono continuare a essere annotate su istanza dell’interessato, che quindi deve pagare l’imposta di bollo;

- le cancellazioni successive vengono annotate in automatico e a costo zero dall’agente della riscossione;

- le sospensioni disposte fino alla data in cui il Pra avrà messo a punto le nuove procedure (cosa che farà nel giro di poche settimane) dovranno essere annotata su istanza di parte con pagamento dell’imposta;

- le sospensioni successive diventeranno automatiche e gratuite.

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