Imposte

Il bollo sugli assegni circolari è addebitabile dalla banca al cliente

Principio di solidarietà tra i soggetti coinvolti nella formazione del documento

di Heinz Peter Hager e Barbara Scampuddu

In risposta all’istanza di interpello n. 956-1116/2020 presentata da una banca, l’agenzia delle Entrate si è espressa - per la prima volta - sul soggetto passivo dell'imposta di bollo dovuta sugli assegni circolari, diversi da quelli in forma libera, ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato A, Tariffa, parte I, Dpr 642/72. Principio poi recepito nella risposta a interpello 382/2020 del 18 settembre.

In generale, la normativa sull’imposta di bollo di cui al Dpr 642/72 si limita a individuare il soggetto tenuto ad assolvere agli adempimenti connessi all'applicazione dell'imposta, senza tuttavia specificare il soggetto passivo dell’imposta stessa ovvero il soggetto su cui gravi effettivamente l’onere dell’imposta.

Il decreto in questione regola tuttavia gli effetti in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’imposta; in particolare, l’articolo 22 afferma un principio di solidarietà tra tutti i soggetti coinvolti nella formazione del documento, stabilendo che sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:

1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;

2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’articolo 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.

Con una formulazione molto ampia, la norma in questione afferma pertanto la responsabilità solidale di tutti coloro che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano «.. ovvero li enunciano o li allegano ... fanno uso ... a cui viene rimesso» uno degli atti o dei documenti indicati nella Tariffa.

Al principio di solidarietà di cui si è appena detto, si aggiunge poi la previsione di cui all’articolo 23 del medesimo decreto secondo cui «i patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti».

Si stabilisce in tal modo la nullità di tutti i patti che mirano a limitare il principio di solidarietà escludendo la responsabilità per il pagamento dell’imposta e/o delle relative sanzioni in capo ai soggetti individuati dalla norma di legge.

Con specifico riferimento agli assegni circolari, l’articolo 10, dell’allegato A, Tariffa, parte I, Dpr 642/72 dispone l’applicazione di una imposta di bollo in misura proporzionale del 6 per mille annuo.

Tuttavia, come già rilevato nell’ambito delle disposizioni generali, anche con riferimento agli assegni circolari diversi da quelli in forma libera, la normativa sull’imposta di bollo si limita a individuare il soggetto tenuto ad assolvere agli adempimenti connessi all'applicazione dell’imposta ma senza indicare espressamente il soggetto passivo su cui gravi l'onere della stessa.

Alla luce di tali disposizioni, a parere della banca istante, pure in assenza di una espressa indicazione del soggetto passivo, l’imposta di bollo di cui all’articolo 10 dell’allegato A, Tariffa, parte I, Dpr 642/72 può essere addebitata al cliente che faccia richiesta degli assegni circolari anche diversi da quelli in forma libera. Accogliendo di fatto tale interpretazione, nella risposta all’interpello l’agenzia delle Entrate ha affermato che «nella fattispecie in esame i soggetti passivi obbligati in solido al pagamento dell’imposta di bollo sono entrambe le parti, vale a dire sia la banca istante che il cliente che le richiede l’emissione dell’assegno circolare, diverso da quello in forma libera. Pertanto, fermo restando che eventuali patti contrari rispetto all’articolo 22, sarebbero nulli, anche tra le parti, si rappresenta che l’eventuale accordo in merito all’addebito al cliente dell’imposta di bollo non è disciplinato dal Dpr 642/72 e, come tale, esula dalla competenza della scrivente».

Alla luce di quanto sopra, si può dunque concludere che la normativa fiscale non vieta l’addebito da parte della banca al cliente dell’imposta di bollo sugli assegni circolari, anche diversi da quelli in forma libera; dunque tale addebito non viola la normativa fiscale.

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