Adempimenti

Imposta di bollo virtuale, entro il 1° febbraio la dichiarazione annuale

Nel modello vanno indicati il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa

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di Federico Gavioli

Lunedì 1° febbraio 2021 (il 31 gennaio 2021 cade di domenica) scade il termine ultimo per la presentazione del modello «Dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale» contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo. La dichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i servizi telematici delle Entrate:

• direttamente dal dichiarante;

• avvalendosi di intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.

I soggetti interessati

Sono interessati a tale adempimento i soggetti autorizzati ad effettuare il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale appartenenti alle categorie di seguito elencate: imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio; lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali; società di persone, società semplici e studi associati; società di capitali ed enti commerciali, società cooperative, enti pubblici e privati diversi dalle società; istituti di credito, società a intermediazione mobiliare, società fiduciarie e altri intermediari finanziari; enti che non svolgono attività commerciali, organi e amministrazioni dello Stato.

Come si richiede l’autorizzazione

Con il comma 597, dell’articolo 1, della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014), viene modificata la modalità di presentazione della dichiarazione dell’imposta di bollo in modo virtuale contenuta nell’articolo 15 del Dpr 642/1972, introducendo elementi di novità che investono gli atti e documenti per i quali l’imposta di bollo è assolta con modalità virtuale.

A partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, sono tenuti a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’ anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando il citato modello.

Il soggetto interessato deve, pertanto, chiedere una preventiva autorizzazione per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale alle Entrate, presentando apposita domanda (prodotta in bollo) corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.

La liquidazione dell’imposta

La liquidazione dell’imposta di bollo assolta con modalità virtuale è eseguita dall’agenzia delle Entrate sulla base della dichiarazione a consuntivo presentata dal soggetto autorizzato, entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad esempio nel caso in esame anno 2020, presentazione entro il 1° febbraio 2021). Le Entrate operano contestualmente la liquidazione in via definitiva per il precedente anno solare e quella provvisoria per l’anno in corso. Entrambe le liquidazioni, nonché la ripartizione dell’importo dovuto in rate bimestrali, confluiscono in un unico atto che costituisce avviso di liquidazione dell’imposta di bollo dovuta.

L’Agenzia, con il provvedimento del 3 febbraio 2015, ha istituito, per il versamento dell’imposta di bollo virtuale, con modello F24, i seguenti codici tributo:

• 2505 (rata);

• 2506 (acconto);

• 2507 (sanzioni);

• 2508 (interessi).

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