Secondo la legge di riforma, il presupposto per applicare l’imposta di donazione a un trust è che vi sia un trasferimento di “beni e diritti” che determini un “arricchimento gratuito” dei soggetti indicati dal disponente quali beneficiari del trust.

Pertanto, ad esempio, il presupposto applicativo dell’imposta di donazione non si forma:

1 se non c’è un’attribuzione a un beneficiario del trust, come nel caso di un trust di scopo istituito al fine di erogare beneficenza oppure al fine di finanziare un...

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