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Imposta sugli immobili all’estero, per la Gran Bretagna vale il costo d’acquisto

di Marco Piazza e Chiara Resnati

Per gli immobili situati in Gran Bretagna l’imposta 2021, ossia il valore imponibile ai fini dell’Ivie, sarà costituito dal costo d’acquisto o, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno. Non è, infatti, più utilizzabile il valore determinato ai fini del calcolo della Council Tax.

Questa, secondo quanto confermato dall’agenzia delle Entrate in risposta a uno specifico quesito posto in occasione dell’edizione di Telefisco 2021, sarebbe una delle conseguenze fiscali della Brexit.

Come è noto, l’Ivie è l’imposta dovuta sul valore degli immobili detenuti all’estero, a qualsiasi uso destinati (articolo 19, comma 13, del Dl n. 201/2011). Questa imposta, in origine dovuta solo dalle persone fisiche residenti in Italia, a partire dal 1° gennaio 2020 risulta dovuta anche dagli enti non commerciali e dalle società di persone ed enti equiparati ai sensi dell’articolo 5 del Tuir.

L’imposta dovuta è pari allo 0,76% del valore dell’immobile, determinato in base al costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto o, in mancanza, in base al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Tuttavia, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (ossia, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), ai fini Ivie è possibile prendere come valore di riferimento quello catastale, così come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale.

Solo in mancanza di questo valore, tornano a essere utilizzabili il valore di acquisto o di mercato (articolo 19, comma 15, del Dl numero 201/2011 e punto 4.1 del Provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 4 giugno 2012).

Secondo i chiarimenti forniti dalla circolare n. 28/E del 2012, in caso di immobili situati nel Regno Unito, il valore da prendere a riferimento per determinare la base imponibile dell’Ivie doveva essere ricercato nel valore utilizzato ai fini del calcolo della Council Tax (tributo municipale che colpisce le abitazioni di ogni genere nel Regno Unito e che serve a pagare servizi locali quali la pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti).

In occasione di Telefisco 2021, l’agenzia delle Entrate è stata chiamata a rispondere in merito alla possibilità di continuare ad applicare tale previsione a partire dall’anno in corso 2021 (post-Brexit).

L’Agenzia, dopo aver ribadito che dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non è più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione europea, ha rilevato che la fuoriuscita del Paese dalla Ue comporta, ai fini della determinazione della base imponibile relativa all’immobile su cui è dovuta Ivie, l’applicazione del criterio generale del costo risultante dall’atto di acquisto (o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà) in luogo di quello “catastale”, specificamente previsto solo per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (See) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

La conclusione, pertanto, è che dal periodo d’imposta 2021, per gli immobili posseduti nel Regno Unito non potrà più essere utilizzato ai fini Ivie il valore utilizzato per la determinazione della Council Tax, ma si rende applicabile il criterio del costo d’acquisto (e, in sua assenza, il valore di mercato).