Imposte

Imposta più elevata per i faretti installati sopra ogni vetrata

di Ferruccio Bogetti e Filippo Cannizzaro

L'installazione dei faretti sopra ogni vetrata per illuminare l’attività sconta la cosiddetta pubblicità luminosa per la quale è dovuta l’imposta in misura maggiore. A precisarlo è la Ctp Varese con la sentenza 130/2/18 ( clicca qui per consultarla ).

La decisione
È errata la tesi della contribuente che sostiene di essere esonerata dal pagamento dell’imposta siccome ha una esposizione inferiore a 5 metri quadri, così come dispone il comma 1-bis dell’articolo 17 del Dlgs 507 del 1993. Viceversa, è valida la tesi della società incaricata dell’accertamento e riscossione dell’imposta che dimostra la bontà della pretesa avanzata. La contribuente ha installato sopra ogni insegna dei fari allo scopo di illuminare l’attività, e ciò determina il pagamento dell’imposta relativa (pubblicità illuminata), come previsto dal settimo comma dell’articolo 7 del Dlgs 507 del 1993, che dispone una maggiorazione del cento per cento dell’imposta dovuta. E non rileva la circostanza che tali fari possano illuminare il passaggio. La definizione di «pubblicità illuminata» trova conferma nella risoluzione 6 del 25 maggio 1983 emanata dal Mef, che ha definito pubblicità illuminata ogni fonte volta a rendere maggiormente visibile l’attività. Tale tipo di imposta è a maggior ragione dovuta poiché dai rilievi fotografici la superficie complessiva pubblicitaria supera quella stabilita come esente dal regolamento comunale.

La vicenda
Nel caso esaminato, una Srl installa dei faretti sopra l’insegna e le vetrate della propria attività e ritiene non dovuta l’imposta pubblicità perché la superficie espositiva risulta pari a 3,5 metri quadrati. La società, incaricata dal Comune di accertare e riscuotere l’imposta, accerta che, in realtà, la superficie è superiore ai 5 metri quadrati e che è dovuta l’imposta in misura maggiore siccome insegne e vetrate sono illuminate. Ne deriva l’accertamento emanato per l’anno 2017 ed impugnato dalla contribuente che sostiene di non essere tenuta al pagamento dell’imposta. Ma secondo la società concessionaria dai rilievi fotografici emerge che le insegne e le vetrate sono illuminate e che l’imposta è comunque dovuta per essere la superficie è superiore ai 5 metri quadrati.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©