Controlli e liti

Imposta di registro sugli atti societari, resta lo spettro dell’abuso del diritto

La circolare 18/2020 di Assonime: l’Agenzia deve definire i criteri dele operazioni potenzialmente elusive

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di Laura Ambrosi

Alla luce della dichiarata costituzionalità del nuovo articolo 20 sulla riqualificazione degli atti, occorre che l’agenzia delle Entrate definisca i criteri di contestazione di potenziali operazioni elusive in materia di imposta di registro.

È questa l’importante conclusione di Assonime contenuta nella circolare 18/2020 del 30 giugno con la quale ha dato notizia della pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità del nuovo articolo 20 del Dpr 131/86.

In particolare, la Corte di cassazione aveva sollevato dubbi di costituzionalità perché la nuova formulazione avrebbe violato il principio della capacità contributiva, perché l’esclusione del collegamento negoziale dall’attività di qualificazione giuridica dell’atto avrebbe avuto l’effetto di sottrarre all’imposizione alcune tipiche fattispecie di capacità contributiva.

La Consulta, con la sentenza 158/2020 ha ritenuto infondate le questioni sollevate.

In estrema sintesi, la Corte costituzionale ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore definire la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, senza che con ciò rilevino gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo.

Non è stata così condivisa la tesi contraria prospettata dall’Avvocatura dello Stato (per la quale la nuova formulazione violerebbe il principio di capacità contributiva) poiché secondo la Consulta si risolverebbe «in una arbitraria e illogica interpretatio abrogans».

Assonime, già da tempo, in tema di interpretazione del citato articolo 20, ha ritenuto che l’esclusiva rilevanza attribuita agli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione appare sicuramente più coerente con il sistema impositivo realizzato con l’imposta di registro. Questa, infatti, si caratterizza per essere una tipica imposta d’atto (la più importante del nostro ordinamento tributario), e cioè un’imposta dovuta, e liquidata in funzione del contenuto di un atto.

La nuova formulazione della norma, quindi – continua Assonime – ha proprio la funzione di confermare la natura dell’imposta di registro come imposta d’atto e, quindi, di ricondurre l’articolo 20 circoscritto agli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione senza che possano essere svolte indagini circa effetti ulteriori.

Assonime, tuttavia, evidenzia che da un profilo concreto ed operativo, gli Uffici, a prescindere dall’articolo 20, possono contestare eventuali atti finalizzati all’elusione di imposta attraverso le norme previste per l’abuso del diritto (articolo 10-bis della legge 212/00). Tuttavia, è frequente che simili contestazioni non rispettino i requisiti imposti dal legislatore, poiché accade che siano riqualificate determinate operazioni senza verificare l’effettiva assenza di sostanza economico o il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito, cioè contrario alle norme fiscali.

Assonime, quindi, auspica un tempestivo intervento da parte dell’agenzia delle Entrate per definire in misura precisa e rispondente alla norma antiabuso (articolo 10-bis della legge 212/00), i criteri di contestazione anche in materia di imposta di registro con particolare attenzione alle operazioni societarie di riorganizzazione. Solo così infatti, si renderebbe più certa la determinazione degli oneri fiscali gravanti su tali operazioni.

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