Controlli e liti

Imposta di registro, avviso di liquidazione con calcoli in chiaro

L’ordinanza 15895 della Cassazione: l’atto su una sentenza deve far comprendere come si arriva alla pretesa

di Laura Ambrosi

L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro su una sentenza del tribunale deve essere autonomo e consentire la immediata individuazione della base imponibile e dell’imposta pretesa. Ne consegue che a prescindere dall’allegazione della relativa pronuncia, occorre verificare nel concreto che sia comprensibile il calcolo eseguito dall’Ufficio. A precisarlo è la Cassazione con l’ordinanza 15895/2021.

Un contribuente impugnava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro applicata ad una sentenza del Tribunale eccependo anche il vizio di motivazione poiché era stato indicato solo il numero e la data di deposito della sentenza di riferimento, senza allegarla. Il giudice di primo grado respingeva il gravame, ma la sentenza veniva riformata in appello e l’Agenzia ricorreva in Cassazione.

La Suprema corte ha analizzato se la mera indicazione del numero e della data fossero elementi sufficienti a ritenere l’atto richiamato conosciuto o comunque conoscibile dall’interessato, perché era stato parte nel relativo processo.

Sul punto si registra un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo indirizzo l’avviso di liquidazione che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, poiché occorre garantire il pieno ed immediato esercizio delle facoltà difensive, senza necessità di alcuna attività di ricerca, che comprimerebbe il termine per impugnare. Un diverso orientamento ritiene invece che l’obbligo di motivazione possa essere adempiuto mediante il riferimento ad altri atti o documenti, a condizione, però, che siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica.

La Cassazione ha evidenziato che l’eventuale allegazione della sentenza potrebbe risultare comunque insufficiente se la complessità delle statuizioni giudiziali non assicuri un’agevole individuazione della base imponibile e dei criteri di calcolo dell’imposta. Pertanto l’avviso di liquidazione deve essere “autosufficiente” e il giudice tributario deve verificare nel caso concreto che siano intellegibili i valori imponibili, le aliquote e l’imposta in relazione alla registrazione della sentenza, che potrebbe riferirsi ad una moltitudine di situazioni economiche.

La decisione sembra risolvere con un approccio sostanziale la questione tanto dibattuta, superando così la “formalità” della mera allegazione.

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