Imposta di registro, decorrenza del recupero dall’anno successivo alla cessione
Il termine triennale di decadenza per il recupero dell’imposta di registro in misura ordinaria, a seguito di evoca dei benefici prima casa, va individuato nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione dell’immobile provvisoriamente agevolato. Lo ha affermato la Cassazione nell’ordinanza 28006/2017 del 23 novembre.
L’agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza con la quale la Commissione tributaria regionale aveva annullato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle ipo-catastali, relativo all’anno 2004. L’atto, emesso dall’ufficio per revocare i benefici prima casa (ritenuti non spettanti poiché la contribuente aveva venduto l’immobile prima dei 5 anni e ne aveva acquistato un altro entro l’anno senza adibirlo ad abitazione principale), era stato notificato il 13 ottobre 2008. In particolare, l’Agenzia ha lamentato violazione e falsa applicazione degli articoli 76, comma 2, del Dpr 131/86, e 1, nota II-bis, n. 4, tariffa allegata al Dpr, sostenendo che il termine triennale di decadenza per il recupero dell’imposta doveva essere calcolato a decorrere dal giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione (avvenuta, nella fattispecie, con atto notarile stipulato il 16 luglio 2004). La Corte ha ritenuto infondato il motivo.
I giudici di legittimità hanno ribadito (n. 3783/13) che il dies a quo della decorrenza del termine triennale entro il quale l’ufficio, a pena di decadenza, deve recuperare l’imposta nella misura ordinaria va individuato (per evidenti ragioni di economia e di buona amministrazione) nel giorno di scadenza dell’anno successivo all’alienazione, perché solo alla scadenza di tale termine, il contribuente, che non effettui un nuovo acquisto, perde in via definitiva il diritto all’agevolazione provvisoriamente goduta sul primo acquisto. Hanno precisato, tuttavia, che, nella fattispecie al loro esame, pure conteggiando tale dies a quo dall’anno successivo al momento dell’alienazione (e cioè, facendo decorrere il termine dal 16 luglio 2005), al momento della notifica dell’avviso di liquidazione (13 ottobre 2008) il triennio prescritto dalla legge sarebbe risultato comunque già trascorso. In tal caso, infatti, il termine ultimo entro il quale l’ufficio avrebbe dovuto procedere al recupero dell’imposta per sarebbe scaduto il 16 luglio 2008.
Cassazione, ordinanza n. 28006 /2017