Il CommentoControlli e liti

Imposta di registro, effetti giuridici solo se prodotti dall’atto

di Enrico De Mita

Gli interventi più recenti della Corte costituzionale in materia di imposta di registro (da ultimo la sentenza 39/2021 del 16 marzo, relatore Antonini), nel restituire ampia dignità alla riserva di legge nel diritto tributario, sono destinati ad avere forte impatto sul contenzioso insorto. D’altra parte, dovrebbero riuscire a fornire un chiaro indirizzo a tutti i soggetti coinvolti nella funzione impositiva: contribuenti, uffici, giudici e dottrina. La pronuncia in esame riguardava la legittimità costituzionale dell’articolo 20 Dpr 131/86, come modificato nel 2017 con norma di interpretazione autentica, secondo il chiarimento fornito dalla legge 145/18 (articolo 1, comma 1084). Il nodo era il seguente: secondo il giudice remittente (Ctp di Bologna) il legislatore, nel disporre che la norma del 2017 costituisce interpretazione autentica dell’articolo 20 Tur, avrebbe imposto una retroattività della norma nella sua «nuova ridotta portata», in violazione di plurimi parametri costituzionali (articoli 3, 53, 24, 81, 97 nonché 101, 102 e 108 Costituzione).

La Corte ha dichiarato le questioni sollevate in parte inammissibili (ritorna la censura della tecnica redazionale delle ordinanze di rimessione); in parte infondate, anche manifestamente. La sentenza 39/2021 esclude che possa essere considerato irragionevole attribuire efficacia retroattiva a una «genuina norma di sistema». Come già anticipato dalla sentenza 158/2020, il legislatore ha fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più che all’ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell’intero impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell’imposta di registro, come storica «imposta d’atto». La norma dell’articolo 20, quindi, rispetta «la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico» (158/2020; 39/2021). L’ambientazione di questa pronuncia è rilevante, prima ancora della pronuncia stessa. La prospettiva aperta va oltre la stessa e consolida l'indirizzo già chiaramente espresso con la sentenza 158/2020. Prassi negoziale, amministrativa e giurisprudenziale continuano a restituire la centralità della discussione sulla corretta applicazione dell’articolo 20 del Tur, prima ancora che nel contenzioso tributario, anzitutto nella quotidiana tassazione degli atti.