Controlli e liti

Imposta di soggiorno, per i gestori cade il reato di peculato con effetto retroattivo

La Cassazione, alla luce della legge 215/2021 modifica un precedente orientamento con cui aveva escluso la configurabilità del reato di peculato ma solo a decorrere dal 19 maggio 2020

di Giuseppe Debenedetto

I gestori delle strutture ricettive non rispondono più del reato di peculato in caso di mancato riversamento ai comuni dell’imposta di soggiorno incassata dai propri clienti. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 9213 del 17 marzo 2022, annullando la condanna del titolare di un albergo che non aveva riversato le somme ricevute dai turisti a titolo di imposta di soggiorno per gli anni dal 2016 al 2018.

La legge 215/2021

Si tratta di una delle prime pronunce della Cassazione penale dopo le modifiche introdotte dalla legge 215/2021, con cui è stata varata una disposizione di interpretazione autentica a carattere retroattivo della disciplina dell’imposta di soggiorno e delle sue sanzioni. In particolare l’articolo 5-quinquies, introdotto in sede di conversione in legge del Dl 146/2021, stabilisce che il gestore della struttura ricettiva deve qualificarsi responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno anche per il periodo precedente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal Dl 34/2020. Conseguenza immediata della novella legislativa è, sul piano penale, quella secondo cui il mancato, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, anche per i fatti antecedenti al 19 maggio 2020, non è più sussumibile nel delitto di peculato.

La Cassazione chiarisce che lo scopo dell’intervento normativo è quello di porre riparo ad una complessiva situazione di incoerenza che si è venuta a determinare a seguito della precedente riforma del 2020, per la quale il gestore della struttura ricettiva che abbia omesso, ritardato o versato solo in parte le somme relative all’imposta di soggiorno dopo il 19 maggio 2020 ne risponde solo in sede amministrativo-tributaria, cioè con la sanzione del 30%, mentre prima di quella data poteva rispondere di tali fatti a titolo di peculato. La disposizione contenuta nel citato articolo 5-quinquies ha quindi determinato l’equiparazione, con efficacia retroattiva, delle condotte poste in essere dai gestori delle strutture ricettive in qualsiasi tempo commesse, anche anteriormente all’entrata in vigore del Dl 34/2020.

L’applicazione retroattiva

Peraltro, l’estensione retroattiva dell’apparato sanzionatorio costituisce un indizio della volontà del legislatore di non lasciare priva di copertura la tutela attivabile dalle pubbliche autorità dinanzi alla realizzazione di condotte considerate comunque illecite. In sostanza l’intervento della legge 215/2021 consente di neutralizzare la giurisprudenza di Cassazione che, nel prendere in esame le novità previste dal Dl 34/2020, aveva escluso la configurabilità del reato di peculato ma solo a decorrere dal 19 maggio 2020, essendo il gestore debitore in proprio di somme nei confronti dell’ente impositore (Cassazione penale, sentenze 30227/2020, 36317/2020 e 41793/2021). Ne consegue una depenalizzazione dei reati anche per i casi verificatisi prima del 19 maggio 2020, mentre sul piano amministrativo restano applicabili le sanzioni tributarie anche per le annualità pregresse. Infatti la Cassazione, nell’annullare la condanna del titolare dell’albergo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, dispone la trasmissione della sentenza al Comune per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del Dlgs 23/2011, come da ultimo modificato dalla legge 215/2021.

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