Adempimenti

Imposta di successione solo sui beni non trasferiti all’estero

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di Pierpaolo Ceroli

Nella pratica delle successioni risulta essere sempre più ricorrente l’ipotesi di soggetti che ereditano beni situati fuori dall’Italia, i quali ai fini fiscali hanno un trattamento “privilegiato” rispetto agli stessi beni siti in Italia.

Prendendo il caso di un soggetto italiano ricevente un’eredità da un parente residente all’estero, il cui asset ereditario consiste in beni siti al di fuori dei confini nazionali, in tale circostanza l’eredità non sconta nessuna imposizione in Italia ai fini Irpef, né è soggetta ad imposta di successione.

La successione, infatti, non è imponibile in Italia per mancanza dei presupposti soggettivi all’articolo 2 del Testo unico 346/1990: i beni sono siti all’estero e la residenza del defunto al momento del decesso è al di fuori del territorio dello stato. Pertanto, qualora il defunto risieda all’estero al momento dell’apertura della successione, l’imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti che risultino “esistenti”, ovverosia materialmente collocati, in territorio italiano (principio della territorialità).

Ciò è valido anche se il donante o il defunto sia un neo-residente che abbia esercitato l’opzione per l’imposta sostitutiva all’articolo 24-bis del Tuir: le imposte di successione e donazione rimangono dovute solo per le donazioni e le successioni ereditarie che abbiano a oggetto beni situati in Italia (circolare 17/E/2017).

Gli adempimenti fiscali in Italia in tale caso specifico consistono nella compilazione del quadro RW, ai fini di segnalazione del possesso dei beni all’estero.

Nelle istruzioni del modello Redditi PF 2018 è previsto che il quadro «deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe)».

Pertanto, occorre compilare tanti righi del quadro RW quanti sono i beni posseduti per tipologia degli stessi, ricordando che l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15mila euro (articolo 2 della legge 186/2014).

Se l’eredità in questione consistesse in un immobile all’estero, il quale venisse ceduto nel medesimo periodo di imposta, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir tale cessione non genera in nessun caso materia imponibile ai fini Irpef in Italia, in quanto la norma esclude la tassazione in caso di plusvalenze realizzate su immobili acquisiti per successione.

Per quanto concerne la dichiarazione di successione, il nuovo modello deve essere presentato attraverso i canali telematici dell’agenzia delle Entrate nelle seguenti modalità:
•direttamente dal contribuente, se quest’ultimo è munito delle credenziali di accesso ai servizi on line;
•tramite i soggetti abilitati ai servizi Entratel come, ad esempio, commercialisti o Caf;
•presso l’Ufficio dell’agenzia delle Entrate territorialmente competente per provvedere al successivo inoltro telematico.

Per «Ufficio territoriale competente» si intende quello ricadente presso la circoscrizione nella quale il defunto aveva l’ultima residenza o, se residente all’estero, aveva l’ultima residenza in Italia prima di trasferirsi all’estero. Nei casi in cui il defunto aveva la residenza all’estero, ma la stessa non è nota, ovvero egli non ha mai avuto la residenza in Italia, l’Ufficio competente è quello Territoriale di Roma 6 – Eur – Torrino, della Direzione provinciale II di Roma.

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