Imposta sul valore dei contratti assicurativi: il credito è scomputabile senza limiti
Rimosso il blocco Entratel che impediva le compensazioni di gennaio con i prelievi fiscali di dicembre 2019
È stato rimosso un blocco del sistema telematico Entratel che rifiutava le compensazioni fatte a gennaio di crediti Ivca (codice tributo “6780”) con l’imposta sostitutiva sui proventi delle polizze (codice tributo “1710”) relativa al mese di dicembre 2019. Il sistema, infatti, non teneva conto della risoluzione 110/E del 2019, che esonera questo genere di operazioni dal divieto di effettuare compensazioni di importo superiore a 5.000 euro prima del decorso di 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione.
Le regole
Con le risoluzioni 87/E/2001 e 158/E/2004 - poi aggiornate dalla 76/E/2017 - l’agenzia delle Entrate ha dettato le modalità operative per la compilazione dei modelli F24 relativi ai codici tributo “1710” (redditi di capitale da riscatto polizze) e “6780” (utilizzo del credito Ivca). Più nel dettaglio, per il versamento del codice tributo “1710”, da effettuarsi entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del reddito, occorre indicare, quale periodo di riferimento, l’anno di imposta e il mese a cui si riferisce il versamento. Per l’utilizzo del credito Ivca, invece, occorre riportare, come anno di riferimento, quello in cui si effettua la compensazione.
Il divieto e la soluzione
Pertanto, in caso di percezione di redditi da riscatto polizza (codice tributo “1710”) a dicembre 2019, il sostituto d’imposta deve provvedere alla presentazione del modello F24 entro il 16 gennaio 2020 riportando l’anno d’imposta 2019 e il mese 12. Mentre per l’utilizzo del credito Ivca (codice tributo “6780”) va invece riportato l’anno 2020.
Alcuni sostituti d’imposta, in occasione del versamento dello scorso 16 gennaio (“1710” contro “6780”), si sono tuttavia visti scartare il modello F24 presentato in quanto l’anno d’imposta 2020, compilato con riferimento al codice tributo “6780”, risultava non congruente con l’articolo 3 del Dl 124/2019 (decreto fiscale collegato alla manovra 2020). In pratica, il servizio telematico Entratel richiedeva anche per il credito Ivca - che non rappresenta un credito dell’intermediario, bensì un credito del singolo contraente - la preventiva trasmissione del modello 770 per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro.
L’incongruenza è poi stata risolta, consentendo agli intermediari di poter regolarmente utilizzare il credito Ivca a scomputo dei redditi rinvenienti da riscatti polizza. Per ragioni di coerenza si ritiene che la ripresentazione (ancorché oltre i termini) del modello originariamente scartato non debba scontare sanzioni in capo al sostituto d’imposta. Sul punto si auspicherebbe un chiarimento ministeriale.
Adempimenti incerti
La risoluzione 110/E del 2019 rischia, peraltro, di generare ulteriore confusione con le altre disposizioni normative volte a monitorare la compensazione dei crediti (per esempio visto di conformità e limite alla compensazione delle ritenute). La risoluzione, infatti, non esclude dal limite dei 5.000 euro alcuni codici tributo di compensazione interna, come il “1629” e il “6783”, creando così il dubbio che queste compensazioni non siano più considerate dall’Agenzia «compensazioni interne» e siano quindi siano soggette al limite dei 700.000 euro e, vista l’ermeticità delle istruzioni al modello 770, al visto di conformità.
Ma procediamo con ordine. In fondo al paragrafo 20 delle istruzioni al modello 770/2020 è riportata un’avvertenza (in verde grassetto), la quale precisa che l’utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 5.000 euro annui è subordinato alla presentazione del visto di conformità o alla sottoscrizione del revisore contabile. L’avvertenza genera confusione, perché fa ritenere che l’obbligo di apposizione del visto di conformità, o di sottoscrizione alternativa, sussista anche nei casi in cui le eccedenze di ritenute siano utilizzate per compensare il versamento di altre ritenute («compensazione interna») e non solo quando siano utilizzate per compensare pagamenti di imposte diverse dalle ritenute.
In pratica le istruzioni paiono smentire la chiara circolare 31/E del 2014 (ribadita dalla risoluzione 73/E del 2015), in cui si precisava che i sostituti d’imposta possono recuperare le somme rimborsate ai sostituiti nonché i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto dandone evidenza nel modello di pagamento F24. Nel medesimo documento di prassi, peraltro, è stato espressamente previsto che tali compensazioni non siano soggette al limite dei 700.000 euro e all’apposizione del visto di conformità.
Operazioni senza visto
L’obbligo di apposizione del visto di conformità, o di sottoscrizione alternativa, sussiste invece nel caso in cui l’eccedenza scaturente dalla dichiarazione sia riportata ex articolo 17 del Dlgs 241/1997, per compensare i pagamenti di importi diversi dalle ritenute dovuti nell’anno successivo, posto che - come precisato con la circolare 28/E del 2014 - il limite oltre il quale scatta l’obbligo del visto di conformità è riferibile esclusivamente alla compensazione orizzontale dei crediti.
Quindi, stando alla circolare citata, l’utilizzo di eccedenze di ritenute e imposte sostitutive per il pagamento di ritenute ed imposte esposte nel quadro ST o SV del modello 770 fatte sia con i codici tributo “1627”, “1628”, “1629”, “1669” e “1671” (infrannuali), sia con i codici “6781”, “6782” e “6783” (di eccedenze emergenti dalla dichiarazione), possono essere fatte senza visto di conformità.
Questa interpretazione genera anche coerenza fra obbligo del visto di conformità e applicazione del limite di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000, essendo pacifico che, anche ai fini dei limiti di compensazione, non rilevano quelle previste dal Dpr 445 del 1997, sia infrannuali sia ultrannuali (si veda, oltre alla circolare 31/E/2014 e alla risoluzione 73/E/2015, la circolare 3/E/2018 e la risposta delle Entrate al Telefisco 2018). L’avvertenza, quindi, dovrebbe essere integrata in modo da non generare equivoci.
Matteo Balzanelli, Massimo Sirri
Dossier e monografie