Adempimenti

Imposte da comunicare anche per i gruppi extra Ue

Obblighi estesi alle società con oltre 750 milioni di ricavi. Informazioni da fornire entro 12 mesi dal rendiconto

di Alessandro Germani

La posizione del Consiglio dell’Unione europea del 28 settembre 2021 sulla proposta di modifica alla direttiva 2013/34/UE (relativa ai bilanci di esercizio e consolidati) nell'ottica di una maggiore trasparenza delle informazioni fiscali da parte delle imprese con fatturato superiore a 750 milioni di euro è approdata ieri nella Gazzetta Ufficiale Ue. L'obiettivo è perseguire la trasparenza in relazione alle attività delle multinazionali per valutarne l'impatto sull'economia reale. Occorre infatti poter disaggregare i dati per Stato membro e raggiungere un grado elevato di dettaglio laddove si operi in giurisdizioni fiscali di Paesi terzi particolarmente problematiche.

Viene quindi inserito nella direttiva l'articolo 48-ter per cui le imprese capogruppo, qualora i ricavi consolidati abbiano superato per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi un importo complessivo di 750 milioni di euro, sono tenute a comunicare le informazioni sulle imposte sul reddito per il più recente di tali due esercizi consecutivi. Superati tali limiti, l'obbligo di comunicazione interessa anche le imprese autonome, cioè non facenti parte di un gruppo.

Chiaramente questo adempimento non si applica se il gruppo o l'impresa autonoma operano in un unico Stato membro e in nessun’altra giurisdizione fiscale. Idem l'obbligo non si applica alle banche che sono già tenute a ciò in base alla Direttiva 2013/36/Ue.

È interessante notare che l'obbligo si estende anche alle imprese figlie medie e grandi controllate da un'impresa capogruppo extra Ue. In questo modo tale obbligo viene ad interessare anche le multinazionali non europee. Peraltro se la madre non dovesse fornire le informazioni, la figlia dovrà farne menzione. Stesso obbligo vale anche per le succursali (branch) di imprese capogruppo o autonome che non siano europee. In sostanza, quindi, a certi livelli dimensionali le informazioni su dove le imposte sul reddito siano pagate sono richieste anche ai soggetti extra Ue.

In base all'articolo 48-quater le informazioni riguardano:

● nome dell'impresa capogruppo o autonoma, esercizio, valuta utilizzata, elenco delle imprese figlie consolidate stabilite nell'UE o in giurisdizioni fiscali non cooperative;

● breve descrizione delle attività;

● numero dei dipendenti;

● ricavi;

● utile o perdita al lordo dell'imposta;

● imposta sul reddito maturata e versata;

● utili non distribuiti.

La comunicazione delle informazioni deve essere fornita entro 12 mesi dalla data di chiusura del relativo bilancio dell'esercizio mediante sito web e resta accessibile per almeno cinque anni. È inoltre prevista una specifica responsabilità degli amministratori e una dichiarazione del revisore circa la sussistenza dell'obbligo e il suo espletamento.

Va ricordato che in ambito strettamente fiscale il country by country reporting (Cbcr) come rendicontazione per l'agenzia delle Entrate era stato già introdotto dalla legge 208/15. In questo caso, tuttavia, la panoramica degli interessati appare decisamente più ampia, non limitandosi solo al fisco.

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