Imposte

Imposte dirette e acconto 2021, sul previsionale l’impatto delle rivalutazioni «speciali»

Terminate le regole di favore, gli importi in scadenza il 30 novembre si calcolano con le regole ordinarie

di Cristina Odorizzi

Il prossimo 30 novembre scade, per persone fisiche e per società con esercizio solare, il termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette 2021, compresa l’imposta sostitutiva per i forfettari.

In primo luogo va ricordato che per l’anno 2021 non sussistono particolari regole di favore per il calcolo degli acconti. Infatti la disposizione dell’articolo 20 del Dl 23/20 (decreto Liquidità), che aveva consentito di versare l’acconto per il 2020 con il metodo previsionale con un margine di errore del 20%, non è stata replicata per il 2021. Pertanto si può ricorrere, con le regole consuete, al versamento dell’acconto riferendosi – anziché al reddito 2020 – al reddito previsto per il 2021: ma in caso di errori, e quindi di sottovalutazione della base imponibile in qualsiasi misura, il contribuente si espone alla sanzione del 30%, salvo applicare il ravvedimento operoso nel momento in cui si avvede dell’errore.

L’autoriduzione dell’acconto

Il ricalcolo dell’acconto si basa su una previsione di minor base imponibile nel 2021, calcolata al netto anche di ritenute subite, rispetto al 2020 e quindi derivante sia da maggiori ricavi o minori costi effettivi, oppure riconducibile a minori variazioni fiscali in aumento o a maggiori variazioni fiscali in diminuzione.

Sul fronte della situazione di bilancio, dal punto di vista “sostanziale”, ai fini della riduzione dell’acconto è necessario procedere a delineare una situazione economica prospettica al 31 dicembre 2021 per comprendere se l’utile previsionale 2021 sarà inferiore al 2020: ciò potrebbe accadere, ad esempio, nei settori che hanno subìto incrementi delle materie prime o in quelli colpiti dal Covid in maggior misura nel 2021 rispetto al 2020.

In questo contesto, un fattore di particolare interesse nell’ambito delle voci di bilancio è sicuramente costituito dagli ammortamenti. Il bilancio dell’esercizio 2020 è stato infatti interessato dalle leggi sulle rivalutazioni “eccezionali” (per importi dell’imposta sostitutiva dovuta) con rilievo fiscale, il cui effetto è stato non solo quello di aumentare il valore delle immobilizzazioni e delle riserve di patrimonio netto a valere sul bilancio 2020, ma anche di incrementare in generale gli ammortamenti deducibili a partire dal successivo periodo 2021.

Si ricorda che, da un lato, l’articolo 110 del Dl 104/20 ha previsto la possibilità per tutte le imprese Oic adopter di rivalutare nel bilancio 2020 i beni d’impresa e le partecipazioni, a esclusione degli immobili rimanenze, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione viene riconosciuto ai fini Ires, Irpef e Irap a decorrere dall’esercizio successivo a quello in riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% della rivalutazione stessa.

Pertanto, per i soggetti con esercizio solare gli eventuali maggiori ammortamenti derivanti dalla rivalutazione, con effetto fiscale, effettuata nel bilancio 2020, sono rilevanti sin dal successivo bilancio 2021. Si deve parlare di maggiori ammortamenti eventuali, in quanto la rivalutazione potrebbe essersi effettuata anche con riduzione del fondo ammortamento e quindi confermando invariate, per i beni non completamente ammortizzati, le quote di ammortamento.

Ove però la rivalutazione abbia implicato incrementi del costo storico o riduzioni di fondo ammortamento su beni completamente ammortizzati, questa implica la presenza, a parità di altre condizioni, di maggiori ammortamenti nel 2021 (come chiarito anche dal principio interpretativo Oic 7).

Analogo effetto si prospetta anche nell’ipotesi della “speciale” rivalutazione gratuita per il settore alberghiero, riferita necessariamente non a singoli beni ma a categorie omogenee di beni, prevista dall’articolo 6-bis del Dl 23/20 ed esperibile sia sul bilancio 2020 sia sul successivo bilancio 2021. Quindi, in sede di verifica dell’utile prospettico 2021, va tenuto presente il possibile effetto rivalutazione e le relative conseguenze sulla base imponibile, posto che non sono previste in merito sterilizzazioni dei maggiori ammortamenti nel ricalcolo dell’acconto.

Sul fronte invece delle cosiddette variazioni fiscali, un elemento di novità da considerare, anche se con conteggi necessariamente più complicati, ai fini del ricalcolo dell’acconto, può essere quello dell’Ace innovativa, che in certi casi potrebbe determinare un rilevante decremento della base imponibile.

Opzione per la trasparenza

Situazione particolare è quella dell’opzione a valere sull’esercizio 2021 per la trasparenza fiscale (ex articolo 115 o 116 del Tuir), che impone comunque alla società partecipata il versamento dell’acconto 2021, potendo sì applicare il ricalcolo previsionale ma basandosi sulla situazione ante opzione per la trasparenza. Sono tenuti al versamento dell’acconto anche i soci, applicando il metodo storico o previsionale: in questo secondo caso, però, tenendo conto dell’intervenuta opzione per la trasparenza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©