Adempimenti

Imposte pagate all’estero, per detrarle conta la natura

Secondo l’interpello 100, il credito d’imposta è limitato ai tributi che si sostanziano in una tassa sul reddito

ADOBESTOCK

di Alessandro Germani

Le imposte pagate dalla stabile organizzazione all’estero di una società italiana, per la componente riconducibile a imposta sui redditi, possono essere scomputate in detrazione dell’imposta sui redditi dovuta in Italia attraverso il meccanismo del credito d’imposta ex articolo 165 del Tuir. Questa la sintesi della risposta n. 100 di ieri.

Una società italiana effettua la fornitura, l'installazione e la manutenzione di un sistema di monitoraggio idro-meteorologico all'estero, per un periodo superiore a sei mesi, il che ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione fra l'Italia e il Paese estero configura una stabile organizzazione. Essa è assoggettata all'estero alla Fct (foreign contractor tax) che presenta due componenti, una ascrivibile all'imposta sul valore aggiunto, l'altra riconducibile a una forma di tassazione del reddito di impresa, come Eit (enterprise income taxation). La componente di imposizione diretta viene applicata e corrisposta in più esercizi, sulla base del momento di incasso dei corrispettivi. La stessa viene liquidata dall'ente estero, che poi si rivale dell’incasso sulla società italiana.

L’istante ritiene che sulla componente dell’imposta ascrivibile al reddito di impresa debba potersi applicare l’articolo 165 del Tuir per evitare che i redditi tassati all’estero dalla stabile organizzazione subiscano un'ulteriore imposizione in Italia per via della tassazione anche nello stato di residenza (worldwide taxation principle). Sebbene l’articolo 2 della Convenzione fra l'Italia e il Paese estero non comprenda esplicitamente la Fct, in quanto istituita dopo, tuttavia l’articolo 4 paragrafo 2 del modello Ocse prevede che il trattato si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la sua firma, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti, con l'obbligo per le autorità fiscali degli Stati contraenti di comunicarsi le modifiche apportate alle loro legislazioni fiscali.

La stessa circolare 9/E/15 (paragrafo 2.3) ha chiarito che l’operatività del credito d’imposta è limitata ai tributi stranieri che si sostanziano in un'imposta sul reddito o in tributi di natura similare. Peraltro un caso di tributo estero misto ha ricevuto già parere favorevole (risoluzione 83/E/08) per la componente di corporate tax.

La risposta è positiva. Le Entrate chiariscono che in questi casi va indagata la natura della componente di imposta sul reddito.

La Fct non è del tutto assimilabile alle imposte sui redditi in quanto ricomprende anche la componente di imposta sul valore aggiunto e inoltre non era ricompresa nella Convenzione.

Quest’ultima, tuttavia, riconosce il fatto di ricomprendere anche imposte successive, purché identiche o sostanzialmente simili. Secondo poi l’articolo 165 del Tuir, le imposte estere sono ammesse in detrazione dall’imposta italiana se si è prodotto un reddito estero, lo stesso concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente e le imposte sono state pagate all'estero a titolo definitivo (circolare 9/E/15). Tutti requisiti che nel caso di specie sono soddisfatti.

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