Impresa familiare, il rendimento nozionale non è vincolato all'eccedenza
Il rendimento nozionale va direttamente attribuito all'imprenditore e ai collaboratori familiari in base alla percentuale di reddito ripartito per trasparenza. Quindi il collaboratore familiare vedrà sempre attribuita una quota di variazione diminutiva poiché non è più necessario che superi il reddito prodotto dall'impresa. È quanto chiarito dalla circolare 12/E/2014 sull'Ace nell'impresa familiare.
La ripartizione
L'interpretazione delle Entrate può essere compresa solo partendo dall'articolo 8, comma 2, del Dm Economia del 14 marzo 2012, secondo il quale il rendimento nozionale andava applicato ai collaboratori e all'imprenditore solo se eccedeva il reddito d'impresa prodotto dal titolare dell'impresa familiare. Questa ipotesi, tranne nel caso di patrimoni netti molto rilevanti, si verificava raramente e quindi i collaboratori familiari difficilmente vedevano attribuita una quota di variazione diminutiva.
Ora, però, la lettura arrivata dalle Entrate comporta adattamenti nel modello Unico, il cui prospetto nel rigo RS 37 era stato strutturato per attribuire al collaboratore familiare solo la quota di rendimento nozionale eccedente il reddito d'impresa. In questo senso si dovrà inserire nel rigo RS 37, colonna 9, della dichiarazione dei redditi direttamente la quota di rendimento nozionale spettante al collaboratore, e nella colonna 11 quella spettante all'imprenditore calcolata per differenza rispetto all'importo attribuito ai collaboratori familiari.
Eventuali eccedenze rispetto al reddito d'impresa (per la quota di spettanza dell'imprenditore e dei collaboratori) diventano riportabili a nuovo nei periodi d'imposta successivi.
Del resto, l'aliquota del 3% viene applicata nei soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone) a un ammontare pari al patrimonio netto (e non alla quota incrementale rispetto al 2010 come avviene per le società di capitali). Pertanto eventuali incrementi «civilistici» di patrimonio netto assumono comunque efficacia sotto il profilo del vantaggio fiscale.
La costituzione
La circolare 12/E/2014 affronta anche la situazione che si viene a creare per le società di capitali costituite alla fine del 2010, ipotizzando un periodo d'imposta che chiude al 31 dicembre 2011. Il documento di prassi conviene sulla necessità di riconoscere l'agevolazione pari al conferimento iniziale anche se questo è avvenuto nel 2010, momento generalmente escluso dalla applicazione dell'Ace. Nel caso in questione non si può non riconoscere - e la circolare lo conferma - che l'incremento si è manifestato già nel primo periodo rilevante ai fini Ace (ad esempio 1° ottobre 2010 - 31 dicembre 2011).
Non è stato, invece, esaminato il caso del calcolo della base Ace nel primo periodo d'imposta, ossia se il capitale iniziale vada assunto senza ragguaglio ad anno. Si ritiene, però, che sia questa la strada da seguire nonostante le istruzioni al modello Unico non sono del tutto chiare.







