Imposte

Impresa in semplificata, deduzione totale delle perdite pregresse nell’anno di chiusura

Con l’interpello 556 l’Agenzia evita di penalizzare chi cessa l’attività prima del completo recupero delle perdite

Contribuenti in contabilità semplificata con deduzione integrale di tutte le precedenti perdite d’impresa direttamente nel periodo d’imposta di cessazione dell’attività.
Possibile deduzione nell’anno di chiusura (2019) non solo delle perdite maturate nell’anno (2017) per l’effetto della mancata rilevazione delle rimanenze finali, ma anche di quelle maturate nel corso del periodo d’imposta successivo (2018) per effetto dell’attività “ordinaria”.

È questo il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 556/2020 al quesito posto in tema di riporto delle perdite fiscali in contabilità semplificata.

In particolare, il quesito dell’interpellante riguarda la chiusura dell’attività nel corso del 2019 di un’impresa che nel 2017 (primo anno di applicazione del nuovo regime semplificato) aveva incamerato una perdita generata dal valore delle rimanenze finali - che, proprio da quella annualità, non entravano più a fare parte del reddito imponibile (come componente positivo) di tali contribuenti - e che nel 2018 invece registrava una perdita d’impresa derivante dall’attività ordinaria.

L’agenzia delle Entrate consente che l’istante, nel periodo di imposta di cessazione dell’attività (2019), deduca totalmente (ossia al 100%) entrambe le perdite d’impresa rinvenienti dalle annualità antecedenti (2017 e 2018), così da non fargli perdere alcuna possibilità di deduzione, ed evitando un’ingiustificata penalizzazione per chi chiude l’attività prima di aver completato il recupero fiscale di tali perdite.

In altre parole, le Entrate consentono, in via interpretativa, come già fatto in occasione di una precedente risposta a interpello (n. 45 del 10 febbraio 2020), di superare lo schema rigido previsto dalla norma (articolo 1, commi 25 e 26, legge 145/2018) sorto per evitare perdite di gettito per effetto del passaggio dal regime di competenza a quello di cassa per i semplificati, che prevederebbe in condizioni di normale operatività il recupero diluito nel tempo delle perdite prodotte dai contribuenti in contabilità semplificata.

Infatti, le perdite prodotte nel 2017/2018 vanno normalmente computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
• per i periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40%, per l’intero importo che trova capienza in essi;
• per il periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60%, per l’intero importo che trova capienza in essi.

In particolare, poi, le perdite del 2017 non compensate nel triennio 2018-2020 potranno essere recuperate senza limiti di tempo nella misura ordinaria dell’80 per cento.

Nel caso specifico, dunque, la chiusura nel 2019 fa venir meno le cautele previste dallo stesso articolo di legge a presidio del gettito erariale, che imporrebbero, in condizioni normali, il riporto delle perdite diluendone l’utilizzo negli anni. Del resto, va sottolineato che la risposta dell’Agenzia è assolutamente in linea con l’intento legislativo della norma citata, posto che le disposizioni di legge mirano solo a diluire l’utilizzo delle perdite e non a proibirne l’uso.

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