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Impresa sociale, compenso al liquidatore in percentuale all’attivo realizzato

Il Dm Lavoro del 26 agosto stabilisce che in caso di concordato il compenso sia calcolato applicando le percentuali all’ammontare complessivo attribuito ai creditori

Individuati i nuovi criteri e modalità di remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali non aventi la forma di società cooperativa.

L’articolo 14, comma 3, del Dlgs 112/2017 rinviava, sul punto, ad un apposito provvedimento del ministero del Lavoro, che definisse tali parametri sulla base dell’economicità, efficacia ed efficienza dell’attività svolta. Con la pubblicazione del decreto 26 agosto 2020 sulla «Gazzetta Ufficiale» del 2 ottobre, vengono quindi fissati i limiti cui dovranno attenersi le imprese sociali che siano interessate da tale procedura di liquidazione, che mandano ufficialmente in pensione i vecchi parametri del 2016.

Per quanto riguarda il commissario liquidatore, il compenso è stabilito in percentuale all’ammontare dell’attivo realizzato; si va da un massimo del 12,71%, quando l’attivo non supera euro 51mila, a scendere verso importi più bassi man mano che cresce l’attivo (il minimo è lo 0,70% sulle somme eccedenti 5.165.000 euro). Tuttavia, tali aliquote possono essere incrementate (del 18%, 12% e 6%), con riferimento all’attivo realizzato entro il primo, secondo e terzo anno dal decreto di liquidazione coatta o ridotte (del 10% l’anno) a partire dall’ottavo anno successivo al suddetto decreto (limitatamente all’attivo realizzato dalla vendita di beni mobili e immobili e dalla riscossione e recupero di crediti non contenziosi).

Sono inoltre previste alcune integrazioni supplementari. In particolare, al commissario spetta:
•un compenso aggiuntivo calcolato sull’ammontare dello stato passivo accertato (si va dallo 0,50%, fino all’importo di 103 mila euro allo 0,10% sulle somme eccedenti 516 mila euro);
•un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 4% sull’importo del compenso finale, nonché il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico;
•in caso di autorizzazione alla continuazione dell’attività da parte dell’impresa, un ulteriore compenso pari allo 0,10% sull’ammontare dei ricavi lordi e al 5% degli utili netti conseguiti a chiusura di ogni esercizio.

Qualora, invece, la liquidazione si concluda con un concordato, in base all’articolo 214 della legge fallimentare, il compenso spettante al commissario liquidatore viene calcolato applicando le percentuali all’ammontare complessivo attribuito ai creditori con il concordato, restando fermo il diritto a percepire il compenso supplementare e il rimborso spese.

Criteri analoghi sono fissati per i componenti del comitato di sorveglianza. In questo caso è prevista, a carico della liquidazione, un’indennità annua parametrata all’effettiva partecipazione alle riunioni del comitato sempre in base all’attivo realizzato (si va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 2.500 euro l’anno), con la possibilità di maggiorazioni (50% in più in caso di autorizzazione alla continuazione dell’esercizio dell’impresa, e 20% in più per chi riveste l’incarico di presidente).

I nuovi parametri sono applicabili alle liquidazioni coatte amministrative disposte successivamente all’entrata in vigore del decreto. Ogni 5 anni, i valori indicati nel decreto potranno essere rivisti dal ministro del Lavoro, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, sulla base degli indici Istat.