Adempimenti

Impresa unica, autodichiarazione solo per chi ha ricevuto aiuti Covid

Secondo le Entrate l’obbligo non riguarda le altre aziende dello stesso perimetro. Non è chiaro se contino anche ingressi e uscite successivi al 30 giugno 2022

di Giorgio Gavelli

Imprese e professionisti stanno risolvendo gli ultimi dubbi sull’obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il rispetto dei requisiti del Temporary framework pandemico: la scadenza è domani, 30 novembre, salvo rinvii (si veda l’articolo di Nt+ Fisco).

Molti quesiti riguardano il comportamento in caso di impresa unica, che, secondo le definizioni comunitarie (Regolamento n. 1407/2013, il “de minimis”), si ha quando un’impresa:

● detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

è azionista o socia di un’altra impresa e controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una di queste relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. Non dovrebbero rilevare né il controllo esercitato da persone fisiche (a meno che la partecipazione non sia detenuta in regime d’impresa) né quello operato da enti non commerciali o entità estere (lo affermano le Faq del Registro nazionale aiuti di Stato, Rna), mentre le fiduciarie dovrebbero a nostro avviso essere considerate “trasparenti”. Nonostante ciascuna impresa presenti in autonomia la propria dichiarazione, ai fini del calcolo del superamento del massimale vanno presi in considerazione gli aiuti ricevuti da tutte le entità che rientrano nell’ambito dell’impresa unica.

Un caso frequente, trattato dalle Faq dell’agenzia delle Entrate, è quello in cui nel perimetro dell’impresa unica solo alcune imprese hanno ricevuto aiuti del “regime a ombrello”. L’Agenzia conferma che l’autodichiarazione non va presentata dalle imprese rientranti nel perimetro ma che non abbiano beneficiato di alcun aiuto oggetto di tale regime; i dati richiesti nel quadro B, in cui si definisce il perimetro dell’impresa unica, saranno forniti unicamente dalle imprese rientranti in tale perimetro che hanno beneficiato dei predetti aiuti, le quali, tuttavia, indicheranno il codice fiscale anche delle imprese prive di aiuti.

Un’altra risposta riguarda il caso di un’impresa unica costituita dalla società A e dalla società B che:

● hanno complessivamente superato il limite massimo consentito di cui alla Sezione 3.1;

● non hanno la possibilità di allocare l’eccedenza di aiuti nella Sezione 3.12;

● decidono, per comodità, di far riversare l’eccedenza interamente dalla società A, avendo essa capienza di “aiuti a ombrello” per operare la restituzione.

In tal caso, la società B è, comunque, tenuta a presentare l’autodichiarazione, nella quale dovrà:

● barrare la casella della dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di aver superato, a livello di impresa unica, i massimali di cui alla Sezione 3.1;

● barrare la casella con la quale dichiara di far parte di un’impresa unica;

compilare la colonna 1 «Importo aiuti eccedenti i limiti impresa unica» del riquadro «Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework», indicando la quota di aiuti fruiti dall’impresa unica in misura superiore ai massimali di cui alla Sezione 3.1 (che verrà riversata dalla società A);

● lasciare vuote le altre colonne (da 2 a 8) del riquadro di cui al punto precedente.

Ingressi ed uscite dal perimetro dell’impresa unica vanno gestiti secondo i principi del Regolamento n. 1407/2013 (si veda l’articolo di Nt+ Fisco del 17 novembre e la circolare Assonime n. 28/2022), ma non è chiaro se siano rilevanti anche movimenti intervenuti successivamente al 30 giugno scorso (termine del periodo agevolato).

Particolare è il caso dell’impresa unica nell’ambito della quale vi sono entità con massimali differenti (per esempio, agricoltura e pesca, oltre al limite “generale”); in proposito si ritiene che ogni entità debba rispettare il proprio limite, mentre l’impresa unica debba rispettare quello maggiore tra i vari limiti sussistenti (e non la somma dei singoli limiti). Possibile, quindi, sia uno splafonamento complessivo che un superamento delle soglie limitato ad una o più delle singole componenti del gruppo.

Aggiornati i software del Modello redditi

L’Agenzia ha aggiornato il software di compilazione e di controllo dei modelli Redditi 2022, eliminando un’anomalia che impediva in alcuni casi di indicare il codice «1» nella casella «Situazioni particolari» del frontespizio, per segnalare (come da Faq pubblicata il 22 novembre) l’avvenuto scomputo da alcuni crediti d’imposta del quadro RU dell’eccedenza di aiuti emergente dalla dichiarazione sostitutiva e non allocata internamente ad essa.

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