Imprese agricole, nel contributo macchinari solo l’Iva non recuperabile
Sia le imprese in Iva ordinaria che quelle in Iva speciale detraggono l’Iva e non possono considerarla come spesa ammissibile
Pronte le istruzioni per accedere al contributo sui macchinari riservato alle imprese agricole; lo scorso 30 luglio 2021, il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto attuativo fornendo gli elementi necessari per richiedere il contributo spettante.
Il beneficio in esame è quello previsto dal comma 123 della legge di bilancio per il 2020 (legge 160 del 27 dicembre 2019); tale norma aveva istituito un apposito contributo per le imprese agricole teso a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi o in beni immateriali che fossero connessi a investimenti in beni in beni “4.0”. Le modalità attuative erano demandate ad un apposito decreto del Mise sentito il parere del ministero delle Politiche agricole e forestali.
I beneficiari
Il beneficio spetta alle imprese agricole, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli, costituite sotto qualsiasi forma a condizione che determinino il reddito agrario come previsto dall’articolo 32 del Dpr 917/1986. Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di beni strumentali nuovi e anche di beni immateriali necessari per l’interconnessione prevista da “industria 4.0”. Per fruire del beneficio i beni devono essere relativi alla attività di impresa, essere caratterizzati da autonomia funzionale rispetto agli altri beni già presenti e soprattutto devono essere inerenti le fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Le spese e l’Iva
Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di contributo e devono essere pagate esclusivamente tramite metodi tracciati. Inoltre, le spese devono essere almeno pari a 5.000 euro per dare diritto al beneficio. Non sono ammissibili le spese per beni usati, beni in leasing e beni di valore inferiore a 500 euro.
Il decreto specifica che l’imposta sul valore aggiunto pagata sugli investimenti rappresenta una spesa ammissibile a condizione che questa non sia “recuperabile” dall’impresa. Su tale punto si ritiene che sia le imprese in Iva ordinaria che quelle in Iva speciale detraggano l’Iva: in misura analitica le prime e in misura forfettizzata le seconde e pertanto entrambe non possano considerare l’Iva come una spesa ammissibile. I produttori agricoli esonerati, invece, non detraggono l’Iva sugli acquisti e possono considerare l’Iva sugli acquisti come una componente di spesa ammissibile.
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 30% del costo sostenuto e comunque entro il limite massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa richiedente. Le risorse complessivamente disponibili non sono particolarmente ampie e ammontano a 5 milioni di euro.
La domanda
La domanda andrà presentata su portale del ministero dello Sviluppo economico secondo le modalità che verranno rese note con un successivo provvedimento ma in ogni caso sarà necessario per le imprese richiedenti essere in possesso di un indirizzo Pec e della firma digitale del legale rappresentante. L’assegnazione del contributo avverrà in base all'ordine cronologico di trasmissione delle domande e pertanto le imprese più rapide nell'invio della documentazione avranno diritto al contributo. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni e pertanto un’impresa potrebbe fruire in contemporanea del credito di imposta per beni strumentali nuovi e del presente contributo a fondo perduto a condizione di rispettare le misure massime di intensità degli aiuti e i limiti di cumulabilità.