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Imprese agricole, sul credito d’imposta carburanti attenzione al trimestre di riferimento

Il credito sui carburanti nel secondo trimestre è stato previsto solo per le imprese che esercitano l’attività della pesca

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

La domanda

Il Dl 115/2022 ha prorogato al terzo trimestre 2022 la possibilità di beneficiare, per le imprese agricole, del credito d’imposta per l’acquisto di carburante agricolo. Con la risoluzione 23/E/2022 l’agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’uso in compensazione del credito d’imposta relativo al primo trimestre. Tutto ciò premesso, si chiede se il credito d’imposta matura anche sulle fatture di acquisto del secondo trimestre o solo su quelle relative al primo e al terzo trimestre.
F. P. - Benevento

Il nuovo decreto Aiuti bis (Dl 115/2022) ha esteso al terzo trimestre 2022 il credito di imposta per il carburante delle imprese agricole; si tratta del credito di imposta che era stato previsto anche per il primo trimestre 2022 dall’articolo 18 del Dl 21/2022.

Il precedente decreto Aiuti lo aveva previsto anche per il secondo trimestre, ma solo per le imprese esercenti attività della pesca. Le imprese esercenti attività agricola (e non di pesca) potranno, quindi, beneficiare del credito con riferimento al primo e al terzo trimestre 2022. A questi soggetti non spetta, invece, il credito di imposta per il secondo trimestre.

Restano invariati i requisiti per accedere all'agevolazione, pertanto danno diritto al credito di imposta solo gli acquisti di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola mentre sono esclusi quelli relativi ad altri usi.

Il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta del terzo trimestre è quello istituito con la risoluzione 49/E/2022 ed è il codice «6972»; per il credito maturato nel primo trimestre resta, invece, valido il codice «6965». Per le sole imprese della pesca, il codice tributo per utilizzare il credito di imposta relativo al secondo trimestre è il «6967». L’utilizzo in compensazione è ammesso entro il 31 dicembre 2022; in alternativa è anche possibile cedere il credito a terzi.

Il Dl Aiuti ter (articolo 2 del Dl 144/2022) prevede l’estensione del credito di imposta anche con riferimento al quarto trimestre 2022. La norma consente di beneficiare del credito di imposta, oltre che con riferimento al carburante acquistato per la trazione dei mezzi impiegati nelle attività agricole, anche con riferimento a quello acquistato per il riscaldamento delle serre e delle stalle.

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