Diritto

Imprese chiamate a fare il tagliando ai modelli «231»

Sempre punibili secondo la legge italiana i reati commessi dal cittadino all’estero

di Valerio Vallefuoco

La modifica del Codice penale a seguito del recepimento della direttiva UE sulla lotta riciclaggio con il diritto penale impone una riflessione sulla tenuta degli attuali modelli organizzativi previsti dal decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti e sulle procedure antiriciclaggio dei soggetti obbligati al decreto legislativo 231/2007.

L’adozione di un adeguato modello organizzativo 231 consente all’impresa poter usufruire di sorta di scudo penale una vera e propria esimente dall’imputazione. Secondo l’articolo 6 del decreto legislativo 231/2001, la società può infatti essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.

Il Dlgs 8 novembre 2021 n. 195 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre scorso – che entra in vigore il 15 dicembre, amplia il novero dei reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-octies del Dlgs 231/2001) che comprenderà quindi anche le contravvenzioni (punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a 6 mesi) e, nel caso del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

Considerate tali ultime novità legislative, le società e gli enti sono chiamati a verificare l’analisi dei rischi effettuata ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e, di conseguenza, a valutare eventuali aggiornamenti del modello organizzativo in vigore e dei controlli in esso contenuti, almeno inserendo tutte le nuove fattispecie criminose nell’elenco dei reati presupposti, ma anche valutando se le nuove procedure e i relativi controlli siano adeguati e conformi alle ultime modifiche.

Anche le procedure antiriciclaggio e i relativi manuali non potranno non essere oggetto di rilettura critica alla luce del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, perché la valutazione prudenziale dell’operazione sospetta e della situazione soggettiva del cliente dovrà essere aggiornata a nuovi reati presupposto prima considerati esclusi come i reati colposi ovvero minori come le contravvenzioni. Sicuramente soprattutto in un primo periodo si può prevedere un aumento delle segnalazioni di operazioni sospette nel dubbio che alcune operazioni e o che alcuni soggetti possano rientrare nell’ambito delle nuove fattispecie di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione.

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