Imprese in crisi, transazione fiscale con soglia minima
Il nuovo articolo 182-ter della legge fallimentare (Rd 267/1942) consente all’impresa in crisi di offrire all’erario, nell’ambito di un concordato preventivo, un pagamento parziale dei suoi debiti fiscali, nel rispetto delle seguenti regole:
■non può essere offerta all’erario una somma inferiore a quella che verrebbe a esso assegnata in dipendenza di una liquidazione, tenuto conto del valore delle attività dell’impresa stimato da un professionista attestatore;
■ai crediti erariali assistiti da una legittima causa di prelazione non può comunque essere riservato un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per i crediti assistiti da una causa di prelazione di grado posteriore;
■i crediti erariali aventi natura chirografaria non possono essere soddisfatti in misura inferiore a quella stabilita per i creditori chirografari di altro genere che godono del trattamento più vantaggioso;
■i crediti erariali privilegiati rimasti insoddisfatti, e dunque degradati in chirografari, devono essere ricompresi in un’apposita classe.
La norma tuttavia non precisa:
a) se le disposizioni concernenti il divieto di trattamento dei crediti erariali chirografari trovano applicazione, non solo con riguardo a quelli che sono chirografari sin dall’origine, ma anche con riferimento ai crediti privilegiati divenuti chirografari per effetto della degradazione, oggetto della menzionata classe;
b) se, invece, le comparazioni previste da tali disposizioni riguardano esclusivamente, da un lato, il trattamento dei crediti erariali privilegiati ab origine che non subiscono alcuna degradazione (da confrontare con quello degli altri crediti privilegiati) e, dall’altro lato, il trattamento dei crediti erariali chirografari ab origine (da confrontare con quello degli altri crediti chirografari)
Gli effetti pratici discendenti dalle due interpretazioni sono assai diversi e la questione è tutt’altro che teorica. Dalla tesi indicata sub b) conseguirebbe, infatti, che a nessuna comparazione sarebbero soggetti i crediti privilegiati degradati in chirografari per incapienza dell’attivo, i quali potrebbero quindi essere soddisfatti anche con una percentuale semplicemente simbolica, notevolmente inferiore a quella offerta agli altri creditori chirografari.
La lettera della norma potrebbe indurre a privilegiare questa interpretazione, considerato che essa fa riferimento ai crediti con «natura chirografaria». tuttavia, se così fosse, finirebbe per essere radicalmente svilita la previsione legislativa che stabilisce la costituzione obbligatoria di una apposita classe avente a oggetto i crediti erariali privilegiati degradati (a causa dell’incapienza dell’attivo) in chirografari: in tal caso, infatti, nessun debitore offrirebbe per il soddisfacimento di questi ultimi più di una misera percentuale, generandosi in questo modo il medesimo effetto che si otterrebbe in assenza della costituzione di tale classe.
Se così fosse, inoltre, significherebbe che la suddetta comparazione, avente ad oggetto i crediti erariali chirografari sin dall’origine, sarebbe stata prevista per un numero così limitato e irrilevante di crediti, quale è quello dei crediti erariali ab origine chirografari, da svilire anche la previsione legislativa che dispone tale comparazione.
Infine, non avrebbe molto senso una norma che prevedesse l’obbligo di pagare i crediti erariali chirografari sin dall’origine in misura non inferiore agli altri crediti chirografari, ma al tempo stesso, consentisse di soddisfare in misura notevolmente inferiore i crediti erariali ab origine privilegiati, divenuti chirografari solo a seguito della degradazione dovuta all’incapienza dell’attivo.