Imprese farmaceutiche allo scoglio del recupero dei crediti Iva per i ripiani
Rebus adempimenti per le imprese farmaceutiche alle prese con il recupero dell’Iva sugli importi versati per ripianare lo sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera. È l’effetto della legge di Bilancio 2018 che ha chiarito definitivamente la possibilità di recuperare il credito l’Iva portandola in detrazione. Entro domani, 30 aprile, molte aziende si troveranno a dover emettere un documento contabile per poter recuperare il credito sugli importi pagati nel corso del 2018, ed anni pregressi. Ma la procedura presenta punti incerti: dal 1° gennaio 2019 è infatti entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. La domanda che si pone tra gli operatori è se il “documento contabile” emesso nel corso del 2019 debba o meno transitare per lo Sdi.
Con la legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) è stato chiarito in maniera definitiva la possibilità di recuperare l’Iva sui versamenti effettuati dalle aziende farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale. In particolare, è stato precisato che per i versamenti effettuati ai fini del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera, le società possono portare in detrazione l’Iva determinata scomputando la medesima, secondo le modalità indicate dall’articolo 27, Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, dall’ammontare dei versamenti effettuati.
Particolarmente importanti sono state anche le indicazioni fornite dal legislatore relative alle modalità attraverso le quali è possibile far valere il diritto alla detrazione dell’imposta; infatti, fermo restando che il diritto sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti, le aziende farmaceutiche devono emettere un documento contabile apposito da conservare ai sensi dell’articolo 39 del Dpr n. 633/1972, nel quale sono indicati gli estremi dell’atto con cui l’Aifa ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare. Altrettanto importante, inoltre, è la deroga prevista per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018; infatti, la norma ha stabilito che il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell’Iva relativa all’anno 2018 (ovvero entro il 30 aprile 2019).
Entro il mese di aprile, quindi, molte aziende si troveranno a dover emettere il documento contabile sopra citato per poter recuperare il credito Iva sugli importi pagati nel corso del 2018, ed anni pregressi, ai fini del ripianamento della spesa territoriale e/o ospedaliera.
Considerato che dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica per tutte le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, la domanda che si pone tra gli operatori del settore è se il “documento contabile” emesso nel corso del 2019 debba o meno transitare per il Sistema di Interscambio (Sdi).
In assenza di specifiche indicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, in linea di principio si potrebbe ipotizzare una risposta positiva al quesito, considerato che l’intento generale del legislatore, oltre che essere quello di diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi Iva, è anche quello di orientare l’adempimento annuale verso una dichiarazione Iva precompilata, verso la quale il contribuente – estremizzando - si troverebbe solamente a confermare i dati già in possesso dell’Ufficio.
Tale soluzione, però, ad oggi, si scontra con una serie di problematiche sia di natura concettuale che operative. Infatti, non è stato chiarito se il “documento contabile” possa essere equiparato ad una fattura o una nota di variazione, o, dovendo rispondere alla sola esigenza di dare “evidenza” alla variazione prevista dal legislatore, non possa essere assimilabile tout court ad una nota di variazione ex articolo 26 del Dpr n. 633/1972. Inoltre, anche qualora si decidesse di far transitare tale “documento contabile” recante la sola Iva tramite lo Sdi, ci troveremmo di fronte a problematiche di natura operativa non di facile soluzione, quali ad esempio il tipo documento da indicare nel file Xml, nonché quali dati inserire nel campo cedente/fornitore e cessionario/committente.
Nel silenzio della norma e degli operatori istituzionali, è ragionevole ritenere in questa fase che, quandanche il documento contabile, emesso nel corso del 2019, non venisse fatto transitare per lo Sdi, ma solo conservato in via analogica a norma dell’art. 39 del Dpr n. 633/1972, non possa far venir meno l’esistenza del documento stesso, né la spettanza del credito.
Sarebbe comunque auspicabile un chiarimento ufficiale da parte dell’agenzia delle Entrate, con la previsione di una clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi considerata l’incertezza ad oggi esistente.