Imposte

Imprese giovani, conti vincolati

di Alessandro Sacrestano

Il ministero dello Sviluppo economico licenzia, con la circolare direttoriale n.5415 del 20 gennaio scorso , i criteri per l’erogazione delle agevolazioni per l’ autoimprenditorialità , di cui al Dlgs n. 185/00 , sulla base di fatture di acquisto non quietanzate , tramite l’utilizzo dei conti correnti vincolati, disciplinati dall’articolo 11, comma 7, del regolamento n. 140/2015. Si tratta delle agevolazioni destinate alle nuove imprese under 35 e femminili con un fondo recentemente rifinanziato con 101 milioni circa.

In particolare, la norma evidenzia come, in esito alla sottoscrizione di una convenzione tra il Mise, Invitalia e l’Abi, si possano erogare quote di finanziamento agevolato per l’acquisizione di beni di investimento anche sulla base di fatture di acquisto non quietanzate. Pertanto, il documento ministeriale ha chiarito i termini della predetta procedura, che si avvale dell’utilizzo di conti correnti vincolati. Al riguardo, è chiarito che l’impresa beneficiaria può optare, per l’intero programma di investimento e senza possibilità di modificare la scelta effettuata, per l’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate. A tal scopo, però, la stessa dovrà aprire un conto corrente vincolato presso una banca convenzionata, scelta nell’elenco riportato nei siti del ministero ( www.mise.gov.it ) e dell’Abi ( www.abi.it ). Alla banca, l’impresa darà mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili.

Successivamente, quando provvederà a formulare le richieste di erogazione delle agevolazioni a fronte del primo stato avanzamento lavori (Sal) o dell’ulteriore Sal presentato, l’impresa dovrà trasmettere anche i dati identificativi del conto corrente vincolato aperto, in uno con la comunicazione attestante l’immodificabilità dello stesso senza il consenso espresso del soggetto gestore (Invitalia).

Andrà poi allegato l’estratto del conto corrente vincolato attestante la presenza di una disponibilità finanziaria pari alla quota non coperta dalle agevolazioni del valore dei beni di investimento oggetto della richiesta di erogazione e dell’Iva relativa ai medesimi beni. Il soggetto gestore, esperite le sue verifiche, provvederà ad accreditare le agevolazioni concesse direttamente sul conto vincolato. Ovviamente, qualora questi fosse impossibilitato ad accreditare il finanziamento agevolato anche per impedimenti di carattere amministrativo, potrà comunicare alla banca convenzionata il nulla-osta al pagamento dei fornitori dei beni di investimento ritenuti ammissibili, salvo che l’impresa beneficiaria attesti, mediante trasmissione dell’estratto conto, la disponibilità sul conto corrente vincolato dell’intera somma necessaria al pagamento dei fornitori. Nell’ipotesi, poi, la beneficiaria versi sul conto vincolato somme eccedenti quelle necessarie a garantire i c.d. mezzi di propria competenza in rapporto al singolo Sal, la banca convenzionata potrà, dietro espressa autorizzazione del soggetto gestore, e ciò anche prima della conclusione dell’investimento, restituire i fondi eccedenti. Nulla impedisce, poi, che la banca convenzionata conceda all’impresa beneficiaria un finanziamento bancario, accreditandolo sul medesimo conto vincolato, finalizzato alla copertura finanziaria, totale o parziale, della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato.

La banca convenzionata, infine, procederà alla chiusura del conto corrente vincolato e alla restituzione, eventuale, delle risorse finanziarie in eccedenza. A tal fine, acquisirà apposita comunicazione del soggetto gestore, attestante l’avvenuta realizzazione del programma di investimento. Nei successivi 15 giorni, l’impresa beneficiaria trasmetterà via Pec al soggetto gestore la documentazione relativa alla predetta chiusura.

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