Imposte

Imprese italiane a rischio di assoggettamento all’Iva svizzera

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di Elisa Antonini, Roberto Bianchi e Samuele Vorpe

Lo scorso 2 giugno l’esecutivo svizzero ha confermato l’entrata in vigore - con decorrenza dal 1° gennaio 2018 - di una importante revisione alla legge sull’Iva, il cui aspetto più rilevante è rappresentato dall’introduzione di nuovi criteri di assoggettamento che coinvolgono in modo particolare le imprese straniere.

La modifica legislativa integra un percorso iniziato nel 2014 e sfociato nell’introduzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, di un nuovo articolo dell’ordinanza Iva che, per le imprese straniere, limitava la possibilità di avvalersi del cosiddetto reverse charge introducendo il conseguente obbligo di assoggettamento all’Iva svizzera. Tuttavia, al fine di semplificarne l’attuazione, tale misura era stata accompagnata da una modifica nella procedura di annuncio per le attività lucrative di breve durata (introdotta dagli accordi bilaterali di libero scambio tra Svizzera e Unione europea) e dal correlato questionario online che era stato arricchito con alcune domande afferenti l’Iva.

L’obiettivo perseguito dal legislatore svizzero è pertanto quello di eliminare il vantaggio concorrenziale di cui attualmente beneficiano le imprese estere, soprattutto nel caso di prestazioni effettuate nei confronti di privati. Tuttavia, a differenza della normativa comunitaria e italiana, la legislazione Iva elvetica non differenzia le prestazioni rese a soggetti passivi (B2B) da quelle offerte a soggetti non passivi (B2C) e, di conseguenza, la modifica legislativa che entrerà in vigore il prossimo anno, avrà valenza generale indipendentemente dalle caratteristiche del destinatario della prestazione.
Sulla base dei conteggi effettuati dall’Amministrazione federale delle contribuzioni la manovra legislativa in commento comporterà entrate supplementari pari a circa 40 milioni di franchi/anno, scaturenti da un considerevole incremento del numero di contribuenti Iva tra i quali molti potrebbero essere impersonati da imprese italiane anche di piccole e medie dimensioni.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2018, infatti, dovranno necessariamente identificarsi, ai fini dell’Iva svizzera, le imprese estere che svolgono un’attività commerciale nella Confederazione e generano un volume d’affari annuo a livello mondiale (sino al 31 dicembre 2017 si tiene in considerazione esclusivamente il valore aggiunto prodotto in Svizzera) uguale o superiore a 100mila franchi e il superamento del menzionato limite dovrà essere determinato applicando i parametri elvetici. A tal proposito il Consiglio federale ha già avuto modo di precisare che «nel caso di un’impresa estera, le sue cifre d’affari devono essere qualificate secondo il diritto svizzero in materia di imposta sul valore aggiunto, quindi come se le prestazioni fossero state rese sul territorio svizzero». Tutto ciò rappresenta una difficoltà ulteriore per gli operatori stranieri, tenuti a qualificare la loro operatività Iva sulla scorta di una legislazione esterna.

Nel caso in cui il limite di 100mila franchi non venisse raggiunto e l’impresa estera non si fosse annuncia all’autorità fiscale svizzera, si ritiene che la stessa si sia avvalsa del diritto all’esenzione dall’assoggettamento del quale possono continuare a beneficiare, senza limiti di volume d’affari, anche le imprese estere che eseguono sul territorio svizzero unicamente prestazioni di servizi soggette a reverse charge.

Le imprese straniere chiamate ad annunciarsi per consentire un corretto assoggettamento all’Iva svizzera, dovranno inoltre necessariamente nominare un rappresentante fiscale domiciliato o con sede sociale nel territorio svizzero.

Un’ulteriore modifica alla legislazione Iva elvetica verrà introdotta con decorrenza 2019 e avrà anch’essa ripercussioni in termini di assoggettamento per le imprese straniere. Si tratta di un nuovo articolo di legge che, in caso di cessioni di beni dall’estero alla Svizzera, sposta il luogo di esecuzione della fornitura nel territorio elvetico quando si è in presenza di cessioni di beni non soggette a Iva sull’importazione in ragione dell’ammontare d’imposta irrilevante, ma il cedente estero realizza con tali forniture un volume d’affari in Svizzera almeno pari a 100mila franchi/anno. In tal senso la Confederazione introduce una nuova regolamentazione afferente le vendite a distanza che comporterà l’assoggettamento obbligatorio per ulteriori operatori stranieri.

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