Controlli e liti

Imprese sociali, controlli da concludere in tre mesi

Pubblicato in Gazzetta il decreto che definisce forme, contenuti e modalità. Si tratta di un’attività esterna e complementare a quella dell’organismo interno

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Attività ispettiva imprese sociali: dalla vigilanza alle procedure per il riconoscimento degli enti associativi a cui demandarla. Con il Dm 54/2022 il ministero del Lavoro disciplina le modalità con cui esercitare l’attività di controllo sulle imprese sociali, l’individuazione di criteri, requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell’esercizio dell’attività ispettiva, nonché le forme di vigilanza assegnate al ministero del Lavoro.

Si tratta, come specificato, nello stesso Dm di un controllo di pubblico interesse previsto in attuazione dell’articolo 15, comma 4, del Dlgs 112/2017 che attribuisce al ministero oltre al compito di monitoraggio e ricerca, specifiche funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto della normativa di settore da parte delle imprese sociali. Un controllo quello previsto dal Dm esterno e complementare a quello lasciato all’organo di controllo interno all’impresa sociale e che ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e, in generale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche in relazione al modello organizzativo di cui al Dlgs 231/2001).

Per quanto concerne i destinatari dell’attività di controllo, il Dm precisa che saranno tutti gli enti dotati della qualifica di impresa sociale, ivi compresi quelli in scioglimento volontario o concordato preventivo, esclusi quelli sottoposti a gestione commissariale o ispezioni straordinarie, le cooperative sociali ed i loro consorzi che acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale. Per le cooperative, invece, la competenza resta in capo al ministero dello Sviluppo economico.

Con riferimento all’attività di controllo, come già anticipato su queste pagine (vedasi articolo del 3 maggio), questa può distinguersi in ordinaria o ispezione straordinaria. Per la prima, il ministero potrà avvalersi anche di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel Registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome, e delle associazioni di cui all’articolo 3 Dlgs 220/2002.

Si tratta di un controllo quantomeno annuale, a mezzo dei propri «controllori abilitati», secondo un programma appositamente determinato entro il 30 aprile di ogni anno e che dovrà svolgersi presso la sede dell’ente in presenza del legale rappresentante dell’impresa sociale interessata (o suo delegato), nel rispetto del principio del contraddittorio. Si tratta di un controllo volto a verificare il rispetto da parte dell’ente del Dlgs 112/2017 e della disciplina del Terzo settore e che dovrà concludersi entro 90 giorni dal primo accesso.

Eventuali irregolarità riscontrate e sanabili saranno oggetto di diffida e dovranno essere regolarizzate entro un apposito termine, non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90, per evitare di incorrere nella motivata adozione di nomina di un commissario ad acta o, nei casi più gravi, nella perdita della qualifica di impresa sociale. Qualora alla diffida segua la regolarizzazione della situazione contestata, la verifica della stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla contestazione.

Con riferimento, invece, all’ispezione straordinaria questa avrà ad oggetto controlli specifici legati all’osservanza delle disposizioni statutarie, regolamentari, legislative dell’impresa sociale. Circa le modalità di svolgimento, l’articolo 19 Dm 54/2022 prevede che questa sia avviata entro 15 giorni dal conferimento dell’incarico, o in un termine più breve, in caso di urgenza.

Ai fini dell’ispezione l’impresa avrà l’obbligo di mettere a disposizione degli ispettori libri sociali, registri, e documenti. I funzionari potranno altresì convocare, sentire informalmente ed acquisire le dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti nell’attività di impresa. Un’attività quella ispettiva che dovrà essere completata entro 90 giorni dal primo accesso attraverso apposito verbale da notificarsi all’impresa sociale.

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