Controlli e liti

Impugnabili gli estratti di ruolo senza cartella

L’ordinanza 6837 della Cassazione (con una decisione adottata prima del rinvio alle Sezioni Unite) ammette il ricorso se il contribuente non ha ricevuto l’atto della riscossione

di Laura Ambrosi

È ammissibile il ricorso contro l’estratto di ruolo se il contribuente non ha ricevuto la cartella: da una lettura costituzionalmente orientata, occorre infatti, garantire la tutela giurisdizionale senza inutili attese. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 6837/2022 depositata il 2 marzo.

Una contribuente impugnava, attraverso l’estratto di ruolo, una cartella di pagamento mai notificata. La Ctr dichiarava inammissibile l’originario ricorso nel presupposto che l’estratto di ruolo non fosse un atto impugnabile. La contribuente ricorreva così in cassazione lamentando, in estrema sintesi, l’errata applicazione della norma sul punto.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato i principi affermati dalle Sezioni Unite (nr. 19704/2015) secondo i quali il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. Una lettura costituzionalmente orientata della norma (articolo 19 del Dlgs 546/92), infatti, impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente a quello successivo notificato, non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica. Se il contribuente è comunque venuto a conoscenza del provvedimento impositivo (non notificato) deve essergli garantito l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, che non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso.

La Cassazione ha altresì ricordato che l’estratto di ruolo è un atto interno all’amministrazione da impugnare unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento. Nel caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati, non potendo essere compresso o ritardato il diritto di difesa, è ammissibile, nel rispetto del termine di 60 giorni, l’autonoma impugnativa dell’estratto. Per tale ragione, la Suprema Corte ha dichiarato ammissibile l’originario ricorso e quindi errata la decisione della Ctr.

La sentenza è importante in questo periodo in cui l’impugnabilità dell’estratto di ruolo è stata esclusa dal legislatore (articolo 3-bis del Dl 146/2021). La nuova norma, entrata in vigore il 21 dicembre 2021, è al vaglio delle sezioni Unite (ordinanza 4526/2022) in relazione alla possibile applicazione retroattiva.

Secondo un’interpretazione (tra cui le Entrate a Telefisco 2022 e alcuni giudici di merito), la nuova disposizione avrebbe carattere processuale e non sostanziale, con la conseguenza che troverebbe applicazione anche ai processi pendenti. La tesi contraria, invece, ritiene la nuova norma di natura sostanziale avendo «modificato la platea degli atti impugnabili» (ad esempio Ctp Reggio Emilia 19/2022) e pertanto sarebbe applicabile solo per il futuro (dopo il 21 dicembre 2021).

In tale contesto, va evidenziato che la decisione depositata il 2 marzo, è stata assunta lo scorso 9 febbraio 2022 e quindi dopo la neo introdotta non impugnabilità (21 dicembre 2021) e prima della rimessione alle Sezioni Unite (11 febbraio 2022).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©