Controlli e liti

Impugnazione cumulativa, contributo unificato da calcolare sul valore di ogni atto

di Massimo Romeo

Nelle ipotesi di impugnazione cumulativa di più atti di irrogazione delle sanzioni il contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo della causa va calcolato singolarmente per ciascun provvedimento e non cumulando il valore delle sanzioni irrogate con i singoli atti. Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctp Milano n. 3488/2018 depositata il 26 luglio.

La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di un contribuente di un invito al pagamento con cui l’ufficio di segreteria della commissione tributaria richiedeva il pagamento del contributo unificato relativo all’iscrizione a ruolo di un ricorso avverso tre provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Il contribuente aveva versato il contributo unificato tributario calcolato sommando le sanzioni irrogate con i diversi provvedimenti impugnati anziché sul valore dei singoli atti; oltre a varie eccezioni preliminari proposte, ne deduceva, nel merito, l’illegittimità di tale rideterminazione da parte dell’ufficio tributario invocando il combinato disposto degli artt. 14, comma III-bis, del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 e 12, comma II, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e sostenendo che dovesse essere determinato unitariamente sulla base della sommatoria delle sanzioni inflitte, prescindendo dal numero degli atti impugnati.

Il collegio provinciale decide di rigettare il ricorso del contribuente considerando dirimente per la risoluzione della controversia il principio generale contenuto nell’articolo 14, comma III-bis, del Testo unico spese di giustizia (Tusg) il quale stabilisce che «nei processi tributari il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello»; in particolare i giudici pongono l’attenzione sul sintagma «per ciascun atto impugnato anche in appello» il quale rende evidente la volontà del legislatore di non introdurre alcuna deroga al criterio della tassazione singola per ciascun atto.

Pertanto, chiosa la Ctp, il criterio della sommatoria dell’importo delle sanzioni inflitte, stabilito dal rito tributario all’articolo 12, comma V, è stato previsto dal legislatore al solo fine di determinare il valore delle impugnazioni relative ad atti di contestazione delle sanzioni in un sistema che, come regola generale, esclude la rilevanza delle sanzioni ai fini della determinazione del valore della causa; la previsione della sommatoria dell’importo delle sanzioni va interpretata come esclusivamente volta a consentire la determinazione del valore nelle controversie aventi ad oggetto atti sanzionatori , non potendosi derogare al principio generale citato in premessa.

D’altra parte, concludono i giudici, nel sistema processuale tributario, ogni atto impositivo costituisce l’esito di un separato procedimento e la domanda di annullamento formulata con il ricorso impone al giudice di valutare, con il provvedimento definitorio del giudizio, la legittimità di ogni singolo atto impositivo, anche nei casi di simultaneus processus; la facoltà concessa al ricorrente di impugnare più atti con un unico o separati ed autonomi ricorsi non può tradursi in un risparmio nel versamento del contributo unificato.

Le singole questioni trattate in un unico ricorso rimangono autonome ed avranno, alla conclusione del giudizio, una loro autonoma definizione e pertanto nel ricorso cumulativo il contribuente è tenuto a versare il contributo unificato sulla base dei singoli importi di ciascun atto impugnato, anche se avente natura esclusivamente sanzionatoria.

La norma interpretata

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©