Controlli e liti

Impugnazioni limitate per gli estratti di ruolo

di Antonio Iorio

Dal 21 dicembre scorso non è più possibile impugnare l’estratto di ruolo. Il ruolo e la cartella di pagamento possono essere impugnati solo in caso di pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per un blocco di pagamenti da parte della Pa o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa. In altre ipotesi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la misura cautelare o esecutiva.

La nuova norma rischia di generare parecchi problemi ai contribuenti che non rientrano nella casistica, i quali – pur apprendendo di avere pendenze con l’agente della riscossione dall’esame dell’estratto di ruolo – per far valere le proprie ragioni dovranno attendere la notifica di un atto con cui si preannuncia l’azione cautelare ed esecutiva.

Ma in genere, dopo pochi giorni da una simile comunicazione, l’agente della riscossione prosegue con la propria attività e difficilmente, presso la maggior parte delle commissioni tributarie, si riesce a ottenere in un così breve arco temporale un provvedimento giudiziale di sospensione.

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