Imposte

Imu, i dubbi della Consulta sui limiti all’esenzione per nucleo familiare

La Corte solleva davanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale. La Cassazione aveva sposato la linea contraria nonostante le aperture del Mef

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di Saverio Fossati

Il nodo delle restrizioni sull’esenzione Imu per i nuclei familiari “divisi” in Comuni diversi , per il contenzioso precedente a fine 2021, sta venendo al pettine. La Corte costituzionale ha esaminato ieri in camera di consiglio la questione di legittimità sollevata dalla Ctp di Napoli lo scorso novembre (ordinanza 1985/2021) sull’esenzione disciplinata nel quinto periodo del comma 2 dell’ articolo 13 del Dl 201/2011 (si veda l’articolo di Enrico De Mita «Abitazione principale, non può essere negata un’esenzione a famiglia»).

Il principio contestato (ormai superato dal Dl 146/2021, in vigore però solo dal 21 dicembre 2021) è quello, sostenuto dalla Cassazione in contrasto con lo stesso Mef, per cui (a differenza della precedente disciplina dell’Ici) l’esenzione spetterebbe solo alla casa in cui la famiglia ha la sua residenza e dimora abituale. Quindi, se due coniugi (non separati) abitano in due Comuni diversi, anche per ragioni di lavoro, l’esenzione non spetterebbe su nessuna casa perché non esiste un’unica dimora per tutto il nucleo familiare. A differenza del caso in cui i due “pezzi” del nucleo familiare risiedano nello stesso Comune, dove invece la norma prevede che l’esenzione spetti comunque su uno degli immobili. La conversione del Dl 146/2021 ha rimediato all’orientamento oramai consolidato della Cassazione ma rimane aperta una massa di contenzioso e la Ctp di Napoli , in sostanza, ha bocciato questa interpretazione della Cassazione, perché portava a una palese differenza di trattamento tra i nuclei familiari “separati” ma residenti nello stesso Comune e quelli che avevano un componente in un altro Comune.

La Consulta ha compiuto però un atto formale molto indicativo sollevando «davanti a se stessa la questione di costituzionalità». La Consulta comunica ufficialmente di dubitare «della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’Imu) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso. La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli».

Sembra quindi probabile che questo blocco possa essere eliminato anche per il contenzioso sorto prima del 21 dicembre 2021 se, come recita il comunicato ufficiale«Le motivazioni dell’ordinanza di autorimessione saranno depositate nelle prossime settimane».

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