Imu, così il Comune avvantaggia gli anziani
La risposta è stata data dal dipartimento delle Finanze (Mef) durante Telefisco 2020
Il Legislatore al comma 741, dell'articolo 1, lettera c) ha previsto una serie di casi in cui gli immobili a determinate condizioni possono essere considerati abitazioni principali, per le quali quindi l'Imu non è dovuta. In particolare, al punto 6) la legge considera altresì abitazione principale «su decisione del singolo Comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare». Come si evince dalla norma, il Legislatore rimette all'autonomia dell'ente esclusivamente la scelta circa l'applicazione o meno di tale disposizione nell'ambito del proprio regolamento, alle condizioni però prescritte nella stessa.
Per cui, il Comune non può applicare tale disposizione restringendone al contempo l'ambito applicativo attraverso la previsione di requisiti ulteriori. Al riguardo, si ricorda infatti che l'articolo 52 del Dlgs 446/1997 sottrae espressamente all'autonomia regolamentare generale degli enti locali, tra l'altro, l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili.
La risposta è stata data dal dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia al quesito proposto dagli esperti e dai lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020. Per maggiori informazioni www.telefisco.ilsole24ore.com
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